mercoledì 22 giugno 2016

Quando il dipendente può essere trasferito



Ai sensi dell’art. 2013 c.c. il datore di lavoro può legittimamente trasferire un proprio dipendente presso altra unità lavorativa quando:
- nella sede lavorativa di provenienza quel lavoratore è ormai inutile;
- nella sede di destinazione quel lavoratore e la sua professionalità sono necessari;
- le ragioni che hanno fatto cadere su quello specifico lavoratore la scelta del trasferimento devono essere serie e giustificate.
In mancanza di anche uno solo di questi presupposti, l’eventuale trasferimento potrà essere impugnato ed annullato giudizialmente. Qualora, a seguito del rifiuto legittimo di trasferirsi, il lavoratore venga licenziato, tale licenziamento sarebbe illegittimo e potrebbe essere utilmente impugnato. Diversamente, in presenza dei tre presupposti sopra citati, sono validi e legittimi sia il trasferimento sia l’eventuale licenziamento disciplinare in caso di rifiuto del dipendente.