venerdì 21 marzo 2014

Strada dissestata: se il pericolo è prevedibile l'Ente gestore non risponde dei danni



Nella sentenza n. 999 del 20.01.2014 la Cassazione Civile ha ribadito il principio giuridico in forza del quale, qualora un pedone o un automobilista transiti lungo una strada evidentemente dissestata, questi deve procedere usando il massimo dell’attenzione e della prudenza, in considerazione, appunto, dell'alta prevedibilità del pericolo di sinistri.
Può giungersi ad escludere ogni responsabilità in capo all'Ente gestore della strada quando sia ravvisato in capo al pedone o all'automobilista un grado di colpa tale da costituire l'unica causa dell'infortunio o del danneggiamento patiti.