Il Tribunale di Verona,
con la sentenza del 23.10.2014, ha ribadito il principio secondo cui le
dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole non hanno valore di piena prova circa
la responsabilità del sinistro, ma devono essere liberamente apprezzate dal Giudice.
Questo principio era già stato sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (sentenza n. 10311 del 05.05.2006), la quale in quell’occasione aveva
precisato che tali dichiarazioni costituiscono una mera presunzione semplice di
responsabilità, nei cui confronti è sempre possibile dedurre in giudizio una
prova contraria.