mercoledì 28 giugno 2017

Mantenimento del figlio studente maggiorenne



La Corte di Cassazione – ordinanza n. 10207 depositata il 26 aprile 2017 – ribadisce l’orientamento corrente della giurisprudenza sui presupposti per la cessazione dell’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni. Grava sul genitore obbligato l’onere di dimostrare che i figli beneficiari del mantenimento mensile hanno raggiunto l’indipendenza economica oppure che, se gli stessi sono ancora studenti, non seguono con profitto un corso di studi volto all’inserimento nel mondo del lavoro.
Secondo la Corte di Cassazione – richiamata la recente sentenza della prima sezione civile n. 12952 del 22 giugno 2016 – la cessazione dell'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che deve essere basato su quattro punti:
- l'età;
- l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
- l'impegno diretto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa;
- la complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
L’autosufficienza può dirsi raggiunta quando i figli percepiscono un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato oppure quando si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata. L’obbligo viene meno anche se il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia, non provvede a terminare gli studi (Cass. Civ. n 8954/2010, Cass. Civ. n. 7970/2013 e Cass. Civ. n. 4555/2012).

venerdì 23 giugno 2017

Molestie perpetrate nell'arco di un solo giorno: può essere stalking



Si configura il delitto di atti persecutori anche quando le condotte reiterate di molestia o minaccia avvengano in un ristretto arco temporale, come quello di una sola giornata. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 31 marzo 2017, n. 16205.
Secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente anche il realizzarsi di una sola delle conseguenze alternativamente previste dall'art. 612 bis ultimo comma c.p., ovvero il perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure il fondato timore per l'incolumità propria (si veda ad esempio Cassazione Penale Sezione V n. 43085 del 24 settembre 2015).
Lo stalking è configurabile anche quando le condotte persecutorie siano perpetrate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, come una sola giornata, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice sopra indicata, ovvero grave stato d’ansia oppure fondato timore per la propria incolumità (Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2016, n. 38306).

venerdì 9 giugno 2017

Vacanza rovinata: quando il danno va risarcito



Con l’ordinanza n. 6830 del 16.03.2017 la Cassazione Civile, rifacendosi alla precedente sentenza del 14 luglio 2015, n. 14662, riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dal turista.
La sentenza si rifà integralmente all’art. 47 del codice del turismo, il quale stabilisce che nel caso in cui l'inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. (si dovrà esaminare il singolo caso), il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto (e quindi la restituzione di quanto pagato), un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. Al riguardo, è opportuno evidenziare l'orientamento della Corte di giustizia Europea, la quale, prendendo le mosse dall'art. 5, Direttiva 90/314, ha sancito la responsabilità dell'organizzatore per l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del danno morale (Corte Giust. CE 12 marzo 2002 C-168/2000). E ciò anche quando l’inadempimento dipenda da soggetti esterni al tour operator ma che siano comunque “parte” del pacchetto turistico.