martedì 25 febbraio 2014

Separazione: l'adulterio non costituisce sempre motivo di addebito



La relazione extra coniugale non costituisce in ogni caso motivo di addebito della separazione. Lo ha ribadito la Cassazione Civile con la sentenza del 05.02.2014 n. 2539, che ha messo sul piatto della bilancia da una parte l’adulterio di un coniuge e dall’altra il rifiuto di avere rapporti sessuali da parte dell’altro coniuge.
Infatti, se risulta, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza di una rottura dei rapporti personali intimi tra i coniugi in una situazione caratterizzata da una convivenza meramente formale, la relazione extraconiugale diventa irrilevante ai fini dell’addebito della separazione.

lunedì 24 febbraio 2014

Quando Equitalia s.p.a. non può far vender all'asta gli immobili del contribuente moroso



Il nuovo art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 impone all’Agente per la Riscossione (Equitalia s.p.a.) il divieto di agire in via esecutiva sugli immobili del contribuente, e dunque di mandare gli stessi all’asta, nei seguenti casi:

a) quando l’unico immobile di proprietà del debitore sia adibito ad uso abitativo e questi vi risieda anagraficamente;
b) se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è superiore ad € 120.000,00;
c) nell’ipotesi in cui il valore del bene immobile, determinato ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n.  602/1973, diminuito delle passività ipotecarie rispetto al credito per cui si procede, sia inferiore ad € 120.000,00.

In presenza di uno di questi presupposti, dunque, Equitalia s.p.a. non potrà far vendere all’asta gli immobili di proprietà del contribuente moroso, ma potrà intervenire in una procedura esecutiva che, in ipotesi, sia stata promossa contro il contribuente stesso a seguito del pignoramento eseguito da un terzo privato.

venerdì 21 febbraio 2014

L'inquilino non paga i danni? Il proprietario può rifiutare la restituzione delle chiavi



Nel momento in cui si conclude un rapporto di locazione, il proprietario dell’immobile locato può rifiutare la consegna dell’immobile da parte del conduttore in presenza di gravi danni. In questo caso il rifiuto del locatore è considerato legittimo e questi potrà ottenere il pagamento, da parte del conduttore, di un importo mensile pari al canone di locazione, che sarà qualificato come indennità di occupazione senza titolo, fino a quando il conduttore non avrà completamente ripristinato i locali o non avrà corrisposto al locatore le somme dovute a titolo di risarcimento del danno. (Cassazione Civile n. 12977 del 24.05.2013)

mercoledì 19 febbraio 2014

Pagamento affitto in contanti: marcia indietro, si può

La Legge di stabilità 2014 aveva stabilito che dal 1° gennaio scorso, il pagamento dei canoni di affitto per immobili ad uso abitativo non poteva mai essere effettuato con denaro contante, per nessun importo, ma doveva essere eseguito con strumenti di pagamento tracciabili.
Ebbene, con la nota prot. DT 10492 del 5.02.2014, il Dipartimento del Tesoro chiarisce che, “ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del D.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto”... e afferma che “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”. 

Ne consegue che:
  • Verrebbe cancellata la possibilità di applicare le sanzioni previste dalle norme antiriciclaggio per l'incasso di canoni d'affitto in contanti al di sotto dei 1.000 Euro;
  • Le attestazioni dei pagamenti in contanti sarebbero sufficienti per il fine di beneficiare delle agevolazioni e delle detrazioni eventualmente previste dalla legge;
  • Permangono i dubbi collegati al fatto che una semplicissima nota del Ministero possa influire in modo davvero decisivo su una disposizione normativa come la Legge di stabilità 2014.

martedì 18 febbraio 2014

SMS volgare: il destinatario del messaggio può querelare anche se non è proprietario del telefono



E' legittima la querela, nel caso di ricevimento di uno o più sms a contenuto volgare, da parte della persona destinataria dei messaggi anche se la stessa è solo l'utilizzatrice del telefono cellulare e non anche la proprietaria. E' quanto emerge dalla sentenza del 19 dicembre 2013 n. 51395 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Nella fattispecie concreta un uomo ha inviato, tramite telefono cellulare, un sms a contenuto volgare avente quale destinataria una donna (figlia) diversa da quella (madre) che era di fatto la proprietaria dell'utenza telefonica.
Secondo la Suprema Corte, persona offesa (e dunque legittimata alla querela) è chi materialmente è stata destinataria del messaggio volgare, a nulla rilevando che la stessa sia o meno proprietaria del telefono cellulare.

venerdì 14 febbraio 2014

Infortuni sul lavoro: la nomina di un R.S.P.P. non esonera il datore



La nomina di un responsabile del servizio protezione e prevenzione infortuni non esime il datore di lavoro dagli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, la responsabilità del datore è ritenuta sussistente per la posizione di garanzia dal medesimo rivestita e per essere titolare dell'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi dannosi sul luogo di lavoro. Per essere esente da questa responsabilità il datore di lavoro deve delegare al responsabile del servizio protezione e prevenzione infortuni i propri poteri datoriali (di spesa e decisionali) inerenti la materia antinfortunistica. (Cassazione Penale n. 50605 del 16.12.2013)

giovedì 13 febbraio 2014

Separazione e divorzio: ora il Giudice ha l'obbligo di ascoltare i figli minori



Il D.lgs n. 154/2013, entrato in vigore all’inizio di questa settimana, ha introdotto il nuovo art. 337 – octies cod. civ., il quale prevede che, nei procedimenti di separazione e divorzio, tanto congiunto quanto consensuale, il Giudice debba ascoltare il figlio minore, che abbia almeno 12 anni o anche un’età inferiore ma sia capace di discernimento, in relazione agli accordi che i genitori hanno preso circa l’affidamento dei figli o ai provvedimenti che il Giudice intende emettere a tal proposito.
Il Giudice può astenersi dall’ascoltare il figlio minore quando ciò sia manifestamente superfluo oppure se sia contrario all’interesse del figlio stesso.