sabato 17 dicembre 2016

Accertamenti via PEC da luglio 2017



Dal 1° luglio 2017 gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate destinati a professionisti iscritti in albi o in elenchi e imprese, anche individuali, potranno essere notificati a mezzo PEC (D.L. n. 193/2016).
Gli uffici competenti potranno notificare direttamente con questa modalità gli avvisi e gli altri atti inviandoli all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), o ai soggetti che ne faranno espressamente richiesta.
Nel caso in cui la casella di posta elettronica certificata risulti satura, non valida o inattiva, l’ufficio dovrà effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo. Se risulta vano anche questo secondo tentativo, la notifica verrà effettuata tramite deposito  telematico sul sito internet di InfoCAmere Scpa con pubblicazione in esso entro il secondo giorno successivo e per la durata di 15 giorni.
Dell’avvenuta notificazione l’ufficio ne darà comunicazione al destinatario con lettera raccomandata.
Per il destinatario la notificazione si perfeziona alla data di avvenuta consegna contenuta nella  ricevuta  che  il gestore della sua casella PEC trasmette all’ufficio. Nel caso di pubblicazione sul citato sito internet, la notificazione si perfeziona nel quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione. 

Enrico Baù - Dottore Commercialista

venerdì 16 dicembre 2016

Contabilità semplificata: dal 2017 è per cassa



A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa anziché di competenza.

Per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
Secondo il principio di competenza, per la determinazione del reddito non si tiene conto della manifestazione finanziaria correlata ai costi e ai ricavi. Salvo precise eccezioni, non rileva in sostanza il momento in cui avvengono gli incassi e i pagamenti, ma solamente la correlazione all'anno d'imposta al quale si riferiscono i costi e i ricavi, anche se non ancora pagati/incassati.
Secondo il principio di cassa, invece, salvo precise eccezioni, il reddito è determinato quale differenza tra i ricavi incassati e i costi pagati.

Ai fini contabili, dal 2017 possono essere adottate 3 diverse modalità.

La prima prevede che devono essere tenuti 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute.

In alternativa possono essere utilizzati solamente i registri IVA, nei quali a fine anno riportare l’importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / non pagati.

Ai soggetti semplificati è riconosciuta, infine, la possibilità di optare (con validità almeno triennale) per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell’anno di annotazione del documento nei registri IVA. In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.

Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative delle disposizioni sopra esaminate.
È comunque consentita l’opzione per la contabilità in regime ordinario anziché contabilità semplificata.

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario, e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017.

Non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le esistenze iniziali / rimanenze finali.

Enrico Baù - Dottore Commercialista

sabato 10 dicembre 2016

Nuovi adempimenti dal 2017 per le partite iva



A decorrere dal 2017 sono previste alcune novità in materia di adempimenti IVA, introdotte dal Legislatore per il recupero dell’evasione. Tali nuove misure, contenute nel D.L. n. 193/2016 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”) già convertito nella Legge n. 225 del 01.12.2016, comportano nuovi adempimenti per imprese e professionisti, come di seguito descritto.

  1. Introduzione del nuovo obbligo trimestrale di comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche.
L’invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di “dialogo” tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.
Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall’Agenzia delle Entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell’anomalia, con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale.
Il contribuente in questo caso potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, oppure potrà procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso. L’omessa o errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l’invio o il nuovo invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

  1. Modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro.
Le comunicazioni diventano 4 per ciascun anno - anziché una come precedentemente previsto - ed è ampliata la quantità di informazioni da trasmettere, comprendendo i dati di tutte le fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione e cancellando la possibilità di trasmissione in forma aggregata, prevedendo solo la forma analitica. La comunicazione telematica riguarda i seguenti elementi:

  • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile / aliquota applicata / imposta;
  • tipologia dell’operazione.

L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della eventuale incoerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
L’omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture è punita con l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio o il nuovo invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

Entrambi i citati nuovi adempimenti avranno cadenza trimestrale e dovranno essere effettuati entro il 31 maggio per il 1° trimestre, 16 settembre per il 2° trimestre, 30 novembre per il 3° trimestre, 28 febbraio per il 4° trimestre.

Per i costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dei predetti obblighi, ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento di tali costi hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000, è riconosciuto un credito d’imposta “una tantum” pari a € 100.

A decorrere dal 2017 sono tuttavia soppressi i seguenti adempimenti:

  • la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio; 
  • i modelli Intrastat degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute da operatori comunitari;
  • la comunicazione relativa alle registrazioni a fini Iva delle fatture degli acquisti nelle relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino.

Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è altresì soppressa la comunicazione delle operazioni intrattenute con paesi “Black list”.

Enrico Baù - Dottore Commercialista