lunedì 24 novembre 2014

Aprire subito partita IVA? Forse conviene



Sono opportune delle riflessioni in queste ultime settimane del 2014, da parte di chi sta progettando di mettersi in proprio avviando una piccola attività d'impresa o professionale. Perchè? La legge di Stabilità 2015 si appresta a modificare il regime ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 noto come regime dei contribuenti minimi e ci potrebbe essere tutta la convenienza ad aprire la partita iva adesso, prima che sia troppo tardi.
Per capire di che cosa si sta parlando è meglio prima dare un'occhiata a questo precedente post Regime "minimi": restyling in arrivo, che descrive le novità in arrivo, seppure non siano ancora da considerarsi definitive. Sono stati nel frattempo proposti alcuni emendamenti alla norma, volti ad aumentare il limite di ricavi ammesso per talune attività, così come ad abbassare l’aliquota di tassazione del nuovo regime, per ora fissato al 15%.

Aliquota di tassazione
Prima brutta notizia: l'aliquota di tassazione passerà dal 5% al 15%.
E' vero, il nuovo regime dei minimi 2015 è applicabile a tempo indeterminato e non più con limitazioni temporali (primi 5 anni e comunque fino al raggiungimento dei 35 anni per gli under 30), ma la norme in arrivo prevedono che un contribuente nel regime dei minimi prima del 01/01/2015 possa passare al nuovo regime, da subito o anche dopo che avrà abbandonato il precedente regime dei minimi applicato. Passare al nuovo regime significa assoggettare il reddito all'aliquota del 15%, rinunciando alla tassazione al 5% prevista per l’attuale regime ancora per poco applicabile. Aprendo partita iva subito si "prenota" un'aliquota più conveniente per qualche anno.

Professionisti penalizzati
Se l'attuale regime dei minimi fissa l'asticella dei ricavi massimi ammessi a 30 mila Euro l'anno per tutte le tipologie di attività svolta, il nuovo regime diversificherà i limiti sulla base delle diverse attività svolte (codici attività ATECO), riservando ai professionisti il più basso di questa batteria di massimali, appena 15 mila (salvo ripensamenti). Inoltre, il nuovo regime 2015 prevede l'esclusione dal versamento dei contributi previdenziali fissi per le attività di impresa iscrivibili alla gestione artigiani o commercianti Inps, mentre nessuna simile agevolazione potrà essere riservata a chi deve iscriversi ad una cassa professionale (iscritti ad albi e ordini).

Agevolazione per i giovani o per i secondi lavori?
Parliamoci chiaro. Chi più spesso si avvale dell’attuale regime dei contribuenti minimi sono i giovani ai primi passi nel mondo del lavoro. In due casi su tre si tratta di soggetti con meno di 35 anni e per lo più professionisti, informatici, venditori, agenti e altri piccoli artigiani, che molto spesso non hanno un grande giro d'affari. Soggetti in età più avanzata, nei casi in cui non abbiano la partita iva per un secondo lavoro ma per l'unica attività lavorativa, spesso non hanno neppure convenienza ad applicare questo regime, soprattutto perchè hanno già casa e famiglia e risulta per loro più conveniente abbandonare il regime dei minimi per poter beneficiare delle detrazioni per interessi sul mutuo, per i carichi familiari, le spese di istruzione dei figli, le spese sanitarie: benefici preclusi ai contribuenti minimi se non anche contemporaneamente titolari di altri redditi (per es. da lavoro dipendente). Va in ogni caso considerato che per redditi inferiori a 15-20 mila euro, l'ordinario sistema di tassazione italiano, fondato sulla progressività d'imposta, prevede aliquote effettive di tassazione che si aggireranno con tutta probabilità sui livelli del regime che si va introducendo (15%). Forse per un giovane che intende iniziare un’unica nuova attività con partita iva non si tratterà di una grossa agevolazione come può invece esserlo il regime applicabile fino al 31/12/2014.

Regole penalizzanti per le start-up
Il nuovo regime prevede di poter scorporare dagli incassi un ammontare di costi non reali, ma fissati forfettariamente dalla norma in una certa percentuale sui ricavi. Sulla differenza tra ricavi, costi forfettari e contributi previdenziali sono calcolate le tasse. Ad esempio, per i professionisti i costi forfettari sono fissati al 22% dei compensi: con ricavi 10.000, il reddito forfettario al 78% è pari a 7.800, con costi quindi al 22% pari a 2.200. Ma visto che per i primi tempi i compensi dei nuovi professionisti saranno probabilmente ridotti, le spese potrebbero pesare in realtà molto più del 22% dei ricavi; è proprio nella fase di start-up che le spese sono maggiori (acquisto di strumentazioni, attrezzature, computer). Diversamente da quanto avviene per il regime attualmente in vigore, questi investimenti potrebbero non essere neppure deducibili fiscalmente. Paradossalmente, il nuovo professionista al quale non sia rimasto un euro in tasca, avendo speso le sue poche migliaia di euro di compensi incassati per acquistare la scrivania, il computer, la stampante e qualche altro strumento, verrebbe tassato ugualmente nella misura del 15% sul 78% dei suoi incassi, al netto dei contributi previdenziali.

Imposte ridotte per almeno 5 anni invece di 3
Sarà prevista una norma di salvaguardia che permetterà agli attuali contribuenti minimi di optare per il mantenimento del regime già in essere, con tutte le regole per esso previste, se più conveniente del nuovo (salvo ripensamenti). Anche se si volesse guardare con entusiasmo alle norme del nuovo regime 2015 che prevedono un abbattimento del reddito per i primi 3 anni, occorre prendere la calcolatrice dal cassetto. Il nuovo regime prevederà l'abbattimento del reddito tassabile per un valore pari ad un terzo dello stesso per i primi 3 anni di attività. Ciò equivale a fissare per 3 anni l'aliquota al 10% anzichè al 15% (pura matematica). Il confronto va quindi fatto tra il 10% per 3 anni o il 5% per 5 anni.

Partire subito per poter accedere al "vecchio" regime dei minimi
Certo, si potrebbe obiettare che così facendo si dovrebbero sostenere fiscalmente gli oneri relativi agli ultimi giorni dell’anno relativi alla partita iva (in pratica pagare le imposte nel 2015), ma è chiaro che se non si hanno compensi o ricavi non ci sarebbe nulla da pagare. Alcune casse professionali (ad esempio Psicologi) prevedono l'obbligo ai contributi previdenziali minimi solo a decorrere dall'incasso dei primi compensi, mentre questa regola è sempre applicabile ad attività professionali sprovviste di specifiche casse professionali.
Mentre i costi di apertura sarebbero semplicemente anticipati, ma non aumentati, si dovrà sicuramente presentare la dichiarazione dei redditi nel 2015, ma in molti casi il contribuente è già tenuto a questo adempimento. Per chi è abituato a presentare il mod. 730 si tratterebbe di sostituirlo con il mod. Unico (ex mod. 740).

 Enrico Baù - Dottore Commercialista

lunedì 10 novembre 2014

Regime "minimi": restyling in arrivo


Il disegno di legge di stabilità 2015 contiene una profonda riforma dei regimi fiscali agevolati. Secondo la bozza del testo normativo dal 1° gennaio 2015 verranno abrogati l’attuale regime dei "minimi” (ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e il regime delle “nuove iniziative produttive” (ex art. 13, Legge n. 388/2000) per essere sostituiti da un nuovo regime semplificato.
Il nuovo regime è riservato sia alle imprese (non costituite in forma societaria) che ai lavoratori autonomi che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e costituisce un regime naturale applicabile per le partite iva di nuovo avvio come per quelle già esistenti, con possibilità in ogni caso di optare per l’applicazione del regime ordinario. I soggetti che già applicano nel 2014 uno dei regimi agevolati ad oggi esistenti, abrogati dal 2015, transiteranno automaticamente al nuovo regime laddove in possesso dei requisiti previsti. Sarà prevista una norma di salvaguardia che permetterà comunque di optare per il mantenimento del regime già in essere, con tutte le regole per esso previste, se più conveniente del nuovo.

Requisiti di accesso
Condizioni da osservare nell’anno precedente:
  • ricavi (ragguagliati ad anno) non superiori ai limiti previsti per lo specifico codice di attività esercitata (si veda tabella sottostante); 
  • retribuzioni lorde a dipendenti, collaboratori assimilati, associati in partecipazione, familiari, lavoro accessorio non superiori ad € 5.000;
  • costo complessivo dei beni strumentali non superiore a € 20.000, al lordo degli ammortamenti ed escludendo dal computo i beni immobili (acquistati, locati, ecc.) e i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
Condizioni da osservarsi sempre:
  • non applicazione di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito; 
  • residenza italiana, fatto salvo il caso in cui un soggetto residente in uno Stato UE produca in Italia almeno il 75% del reddito; 
  • attività esclusiva o prevalente diversa da cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
  • non partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata “trasparenti”.

Caratteristiche del nuovo regime
Il regime prevede:
  • esonero da applicazione e versamento dell’IVA, salvo i casi di acquisti intracomunitari di beni di importo annuo superiore a € 10.000 o di acquisti di servizi da non residenti, ove deve essere applicata l’IVA con reverse charge;
  • indetraibilità dell’IVA a credito pagata per gli acquisti; 
  • non applicazione di ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti né su quelli corrisposti ai fornitori; 
  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che imposte sul reddito, esonero da comunicazioni clienti-fornitori (c.d. spesometro) e per operazioni black-list. E’ sufficiente la numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; 
  • non applicazione degli studi di settore / parametri; 
  • esonero dal versamento dei contributi INPS minimi (c.d. fissi trimestrali artigiani e commercianti) da parte degli imprenditori; 
  • applicazione del regime senza limiti temporali, se mantenuti i requisiti previsti.
Tassazione
Il reddito è determinato moltiplicando i ricavi / compensi incassati per un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata (si veda tabella sottostante); tale reddito è ridotto dall’ammontare dei contributi previdenziali versati e soggetto ad un’imposta omnicomprensiva del 15%. Il reddito forfetario è ridotto di un terzo nei primi 3 anni nel caso di inizio di attività, a condizione che:
  • il contribuente non abbia esercitato attività professionali o d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti; 
  • l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo, esclusi i periodi di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di una professione; 
  • nel caso di proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

Settore economico
Codice attività ATECO 2007
Limite Ricavi
Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande
(10 – 11)
35.000
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
40.000
40%
Commercio ambulante prodotti alimentari e bevande
47.81
30.000
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89
20.000
54%
Costruzioni e attività immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)
15.000
86%
Intermediari del commercio
46.1
15.000
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 – 56)
40.000
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
15.000
78%
Altre attività economiche
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
20.000
67%


Enrico Baù - Dottore Commercialista