martedì 11 ottobre 2016

Finisce la storia, devo restituire i regali ricevuti?



Finita la convivenza, gli oggetti avuti in regalo rientrano tra le “liberalità d’uso” a meno che non si tratti di beni di enorme valore, donati al di fuori di occasioni particolari quali, nozze, compleanni, anniversari, e simili festeggiamenti. E’ quanto ha stabilito la Cassazione Civile nella sentenza n. 18280 del 19.09.2016. Questo significa che tutti i regali fatti da un convivente all’altro al di fuori di eventi o ricorrenze usuali, come può essere un anniversario, un compleanno, Natale, San Valentino, oppure che abbiano un enorme valore economico, del tutto sproporzionato rispetto alle condizioni economiche del donante, si considerano donazioni vere e proprie. Ciò presuppone che le stesse debbano compiersi per atto notarile come prescritto dall’art. 782 c.c., pena la loro nullità. Non essendo in genere mai adottata questa particolare forma, tali donazioni sono nulle e gli oggetti donati vanno restituiti. I regali di modico valore e che siano stati fatti in occasioni usuali (come sopra esemplificati) costituiscono invece “liberalità d’uso” ex art. 770 comma 2 c.c. e possono non essere restituiti.