mercoledì 22 giugno 2016

Quando il dipendente può essere trasferito



Ai sensi dell’art. 2013 c.c. il datore di lavoro può legittimamente trasferire un proprio dipendente presso altra unità lavorativa quando:
- nella sede lavorativa di provenienza quel lavoratore è ormai inutile;
- nella sede di destinazione quel lavoratore e la sua professionalità sono necessari;
- le ragioni che hanno fatto cadere su quello specifico lavoratore la scelta del trasferimento devono essere serie e giustificate.
In mancanza di anche uno solo di questi presupposti, l’eventuale trasferimento potrà essere impugnato ed annullato giudizialmente. Qualora, a seguito del rifiuto legittimo di trasferirsi, il lavoratore venga licenziato, tale licenziamento sarebbe illegittimo e potrebbe essere utilmente impugnato. Diversamente, in presenza dei tre presupposti sopra citati, sono validi e legittimi sia il trasferimento sia l’eventuale licenziamento disciplinare in caso di rifiuto del dipendente.

mercoledì 15 giugno 2016

Rinvio versamenti partite iva



Con il Comunicato n. 107 del 14.06.2016, il MEF ha reso noto che slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La proroga, che interessa anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, ssembra ricalcare quella degli anni scorsi e riguardare anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (c.d. ex regime "minimi"), nonché i contribuenti forfettari.
I versamenti in scadenza il 16 giugno 2016 possono quindi essere effettuati entro il 6 luglio 2016 senza maggiorazioni oppure entro il 22 agosto 2016 con una maggiorazione dello 0,40% sul dovuto.

Enrico Baù - Dottore Commercialista