sabato 13 gennaio 2018

Fattura elettronica per tutti



Ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, a seguito dell''approvazione definitiva della “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). In caso di emissione della fattura con modalità diverse la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.
Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.
Nel caso di fatture emesse nei confronti di consumatori finali (non titolari di partita iva), l’Agenzia delle Entrate mette a loro disposizione le fatture elettroniche emesse. Una copia della fattura elettronica/cartacea è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore al consumatore privato, che può comunque rinunciare a tale copia della fattura.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle: 
  • cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG.
Contestualmente, dall’1.1.2019 è abrogato l’invio dello spesometro.

Operazioni da / verso soggetti non stabiliti in Italia
Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.
In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Obblighi di conservazione
Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

Enrico Baù - Dottore Commercialista

mercoledì 10 gennaio 2018

Detrazione assicurazioni calamità naturali



L'approvazione definitiva della “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, introducendo la nuova lett. f-bis) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, riconosce la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.
La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.


Enrico Baù - Dottore Commercialista

Detrazione spese studenti DSA

Con l'approvazione definitiva della “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018,  con l’aggiunta della nuova lett. e-ter) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, è prevista l’introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell’interesse dei soggetti a carico, in favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.

Enrico Baù - Dottore Commercialista