martedì 11 settembre 2018

Vietato riprendere i dipendenti con videocamere interne anche con il loro consenso espresso


E’ vietato riprendere i dipendenti al lavoro anche in presenza del consenso espresso degli stessi.
E’ quanto ha ribadito la sentenza n. 38882 del 24.08.2018 della terza sezione della Cassazione Penale.I Giudici sono stati chiamati ad affrontare il caso di una titolare di un pubblico esercizio che aveva installato alcune telecamere all’interno del proprio locale connesse ad uno schermo LCD ed a un apparato informatico, dalle quali era possibile osservare costantemente i dipendenti nello svolgimento delle proprie mansioni.
La Corte ha rilevato che, pur in presenza delle esigenze prescritte dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, il consenso manifestato dai dipendenti non vale ad escludere la condotta illecita del datore di lavoro.Richiamando un precedente e consolidato orientamento, i Giudici hanno osservato che l’installazione di qualsiasi apparecchiatura dalla quale possa derivare un controllo dell’attività dei dipendenti richiede il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro), come prescritto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
A nulla rileva, in assenza di tali requisiti, l’eventuale consenso rilasciato da parte dei lavoratori.