lunedì 16 giugno 2014

Licenziamento illegittimo: risarcibile anche il danno da screditamento professionale



Nell’ipotesi in cui il licenziamento irrogato dal datore di lavoro venga dichiarato illegittimo, al lavoratore spetta non solo l’indennità prevista dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori così come modificato dalla Legge Fornero, ma anche il risarcimento di ogni ulteriore danno subito a causa del licenziamento.
Tra i danni ulteriori risarcibili a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, la Corte di Cassazione ricomprende anche il cosiddetto danno da screditamento professionale, quantificato generalmente in una somma pari alla retribuzione mensile globale di fatto moltiplicata per tre anni, ovvero il tempo stimato necessario per reperire un nuovo posto di lavoro. Decorsi questi tre anni, sostiene la Corte, l’incapacità di trovare un posto di lavoro non può più ritenersi quale conseguenza diretta dell’illegittimo licenziamento (Cassazione Civile n. 8006 del 04.04.2014) 

sabato 14 giugno 2014

Slittano al 7 luglio i versamenti per le p.iva

Con il comunicato del 14.06.2014 il MEF ha reso noto che slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRAP, IVA) da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (c.d. ex regime "minimi").

Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore. Ne deriva che i versamenti in scadenza il 16.06.2014 possono essere effettuati entro il 07.07.2014 senza maggiorazioni oppure entro il 20.08.2014 con una maggiorazione dello 0,40% sul dovuto.

Dott. Enrico Baù

martedì 10 giugno 2014

Assegno con firma falsa: la banca potrebbe rispondere dei danni



Qualora venga mandato all’incasso un assegno bancario con la firma di traenza (ovvero di colui che ha emesso l’assegno) falsificata, il titolare del conto corrente su cui è tratto quell’assegno può ottenere dalla banca il risarcimento dei danni, qualora dimostri che il dipendente dell’istituto di credito, nel ricevere l'assegno, non ha esaminato la firma stessa usando la diligenza normalmente richiestagli in ragione dell’attività professionale svolta.
La diligenza richiesta allo sportellista o, in generale, al dipendente di banca, non è quella richiesta all’uomo comune (ovvero la cosiddetta diligenza dell’uomo medio), ma ha un grado superiore proprio perché viene richiesta a chi, in ragione del proprio lavoro, deve prestare maggiore attenzione e possedere determinate conoscenze e competenze tecniche. (Cassazione Civile n. 6513 del 20.03.2014)

giovedì 5 giugno 2014

Scadenza 730/2014 slittata al 16.06.2014

C'è ancora tempo per fare il mod. 730/2014. Con Dpcm del 3 giugno 2014, è stato differito al 16 giugno il termine per la presentazione del modello presso CAF e professionisti.