Il D.L. n. 34/2020 concede un bonus per le spese sostenute per soggiorni turistici in Italia, fruibile dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, purchè il nucleo familiare del richedente abbia un ISEE in corso di validità (ordinario / corrente) non superiore a € 40.000.
Il bonus spetta a fronte del pagamento dei servizi offerti da imprese turistiche ricettive, agriturismi e bed & breakfast ed è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura massima di:
Il bonus spetta a fronte del pagamento dei servizi offerti da imprese turistiche ricettive, agriturismi e bed & breakfast ed è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura massima di:
- € 500 per ogni nucleo familiare composti da 3 o più persone;
- € 300 per i nuclei familiari composti da 2 persone;
- € 150 per quelli composti da una sola persona.
Per il riconoscimento del beneficio, a pena di decadenza:
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del bonus;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il bonus è fruibile:
- per l'80% in forma di sconto diretto sul corrispettivo dovuto: lo sconto verrà poi rimborsato alla struttura sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi;
- del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi 2021: si raccomanda di provvedere al pagamento del soggiorno mediante mezzi di tracciati (bancomat, bonifico, ecc.) per non pregiudicare il beneficio della detrazione.