giovedì 27 settembre 2018

Volo cancellato: il diritto al rimborso del biglietto può comprendere anche le commissioni dell'agenzia di viaggi

In caso di cancellazione del volo aereo, il passeggero ha diritto al rimborso completo del prezzo del biglietto, comprensivo anche delle commissioni operate dagli intermediari tra il vettore ed il passeggero, solo se la compagnia aerea sia a conoscenza di dette commissioni.
Lo scopo del Regolamento CE n. 261/2004, infatti, è di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, ma anche di assicurare un equilibrato contemperamento tra gli interessi di questi ultimi e quelli dei vettori aerei. Pertanto, una componente del prezzo del biglietto fissata dall’intermediario (agenzia di viaggi) all’insaputa del vettore non può essere rimborsata. 
Così ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. C-601/17 del 12.09.2018.