Il disegno di legge di stabilità 2015 contiene una profonda riforma
dei regimi fiscali agevolati. Secondo la bozza del testo normativo dal 1°
gennaio 2015 verranno abrogati l’attuale regime dei "minimi” (ex art. 27, commi 1 e 2, D.L.
n. 98/2011) e il regime delle “nuove iniziative produttive” (ex art. 13, Legge n. 388/2000)
per essere sostituiti da un nuovo regime semplificato.
Il nuovo regime è riservato sia alle imprese (non costituite
in forma societaria) che ai lavoratori autonomi che rispettano i requisiti di seguito
evidenziati e costituisce un regime naturale applicabile per le partite iva di
nuovo avvio come per quelle già esistenti, con possibilità in ogni caso di
optare per l’applicazione del regime ordinario. I
soggetti che già applicano nel 2014 uno dei regimi agevolati ad oggi esistenti,
abrogati dal 2015, transiteranno automaticamente al nuovo regime laddove in
possesso dei requisiti previsti. Sarà prevista una norma di salvaguardia che
permetterà comunque di optare per il mantenimento del regime già in essere, con
tutte le regole per esso previste, se più conveniente del nuovo.
Requisiti di
accesso
Condizioni da osservare nell’anno
precedente:
- ricavi (ragguagliati ad anno) non superiori ai limiti previsti per lo specifico codice di attività esercitata (si veda tabella sottostante);
- retribuzioni lorde a dipendenti, collaboratori assimilati, associati in partecipazione, familiari, lavoro accessorio non superiori ad € 5.000;
- costo complessivo dei beni strumentali non superiore a € 20.000, al lordo degli ammortamenti ed escludendo dal computo i beni immobili (acquistati, locati, ecc.) e i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
Condizioni da
osservarsi sempre:
- non applicazione di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- residenza italiana, fatto salvo il caso in cui un soggetto residente in uno Stato UE produca in Italia almeno il 75% del reddito;
- attività esclusiva o prevalente diversa da cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- non partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata “trasparenti”.
Caratteristiche
del nuovo regime
Il regime prevede:
- esonero da applicazione e versamento dell’IVA, salvo i casi di acquisti intracomunitari di beni di importo annuo superiore a € 10.000 o di acquisti di servizi da non residenti, ove deve essere applicata l’IVA con reverse charge;
- indetraibilità dell’IVA a credito pagata per gli acquisti;
- non applicazione di ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti né su quelli corrisposti ai fornitori;
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che imposte sul reddito, esonero da comunicazioni clienti-fornitori (c.d. spesometro) e per operazioni black-list. E’ sufficiente la numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- non applicazione degli studi di settore / parametri;
- esonero dal versamento dei contributi INPS minimi (c.d. fissi trimestrali artigiani e commercianti) da parte degli imprenditori;
- applicazione del regime senza limiti temporali, se mantenuti i requisiti previsti.
Tassazione
Il reddito è
determinato moltiplicando i ricavi / compensi incassati per un coefficiente di
redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata (si veda tabella
sottostante); tale reddito è ridotto dall’ammontare dei contributi previdenziali versati
e soggetto ad un’imposta omnicomprensiva del 15%. Il reddito forfetario è
ridotto di un terzo nei primi 3 anni nel caso di inizio di attività, a
condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato attività professionali o d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti;
- l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo, esclusi i periodi di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di una professione;
- nel caso di proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.
Settore economico
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Codice attività ATECO 2007
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Limite Ricavi
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Coefficiente redditività
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Industrie
alimentari e delle bevande
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(10 – 11)
|
35.000
|
40%
|
Commercio
all’ingrosso e al dettaglio
|
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
|
40.000
|
40%
|
Commercio
ambulante prodotti alimentari e bevande
|
47.81
|
30.000
|
40%
|
Commercio
ambulante di altri prodotti
|
47.82 –
47.89
|
20.000
|
54%
|
Costruzioni
e attività immobiliari
|
(41 – 42 –
43) – (68)
|
15.000
|
86%
|
Intermediari
del commercio
|
46.1
|
15.000
|
62%
|
Attività
dei servizi di alloggio e di ristorazione
|
(55 – 56)
|
40.000
|
40%
|
Attività
professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi
finanziari ed assicurativi
|
(64 – 65 –
66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
|
15.000
|
78%
|
Altre
attività economiche
|
(01 – 02 –
03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20
– 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36
– 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) –
(77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) –
(97 – 98) – (99)
|
20.000
|
67%
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Enrico Baù - Dottore Commercialista