lunedì 24 febbraio 2014

Quando Equitalia s.p.a. non può far vender all'asta gli immobili del contribuente moroso



Il nuovo art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 impone all’Agente per la Riscossione (Equitalia s.p.a.) il divieto di agire in via esecutiva sugli immobili del contribuente, e dunque di mandare gli stessi all’asta, nei seguenti casi:

a) quando l’unico immobile di proprietà del debitore sia adibito ad uso abitativo e questi vi risieda anagraficamente;
b) se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è superiore ad € 120.000,00;
c) nell’ipotesi in cui il valore del bene immobile, determinato ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n.  602/1973, diminuito delle passività ipotecarie rispetto al credito per cui si procede, sia inferiore ad € 120.000,00.

In presenza di uno di questi presupposti, dunque, Equitalia s.p.a. non potrà far vendere all’asta gli immobili di proprietà del contribuente moroso, ma potrà intervenire in una procedura esecutiva che, in ipotesi, sia stata promossa contro il contribuente stesso a seguito del pignoramento eseguito da un terzo privato.