venerdì 23 giugno 2017

Molestie perpetrate nell'arco di un solo giorno: può essere stalking



Si configura il delitto di atti persecutori anche quando le condotte reiterate di molestia o minaccia avvengano in un ristretto arco temporale, come quello di una sola giornata. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 31 marzo 2017, n. 16205.
Secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente anche il realizzarsi di una sola delle conseguenze alternativamente previste dall'art. 612 bis ultimo comma c.p., ovvero il perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure il fondato timore per l'incolumità propria (si veda ad esempio Cassazione Penale Sezione V n. 43085 del 24 settembre 2015).
Lo stalking è configurabile anche quando le condotte persecutorie siano perpetrate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, come una sola giornata, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice sopra indicata, ovvero grave stato d’ansia oppure fondato timore per la propria incolumità (Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2016, n. 38306).