mercoledì 31 maggio 2017

Quando è lecita la registrazione di una telefonata?



Si può procedere autonomamente alla registrazione di una telefonata senza bisogno di un'autorizzazione da parte del Giudice o della polizia. E' quanto ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5259 del 01.03.2017.
Come ha confermato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova ex art. 2712 c.c. e quindi essere prodotta in un giudizio civile a) se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti in giudizio che tale conversazione sia realmente accaduta e b) che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, c) sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla causa nella quale la registrazione viene depositata (si veda Cass. civ., Sez. VI, 11 settembre 1996, n. 8219).
La medesima giurisprudenza ha chiarito che, affinché il magistrato possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico, è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si è svolta, sia parte della causa.
Conseguentemente, la registrazione di una telefonata all'insaputa dell'interlocutore è del tutto legale e può essere utilizzata in una causa anche senza l'autorizzazione preventiva da parte del Giudice o della polizia e anche se la conversazione attenga a fatti personali e riservati, sempre che vengano osservate le condizioni di cui sopra, indicate nei punti a), b) e c).