martedì 6 giugno 2017

Alcoltest: cosa succede se non si firma il consenso informato



Il rifiuto di sottoscrivere il modulo di consenso informato all'accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico effettuato in ospedale costituisce comportamento del tutto analogo al rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 febbraio 2017, n. 9391. L'accertamento presso la struttura sanitaria prevede sempre un sub-procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca il consenso informato, senza il quale non si può ulteriormente procedere con gli accertamenti ematici previsti dall'art. 186 comma 5 C.d.S. Ne consegue che l'interruzione del procedimento assume inevitabile rilevanza penale alla pari del rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico da parte degli agenti accertatori, secondo quanto previsto dall'art. 186 comma 7 C.d.S.
E’ evidente che attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato, presupposto necessario per consentire agli operatori sanitari di effettuare i prelievi finalizzati alle analisi legittimamente richieste dagli organi di polizia, l'imputato ha deliberatamente impedito l'accertamento etilometrico sulla sua persona. Tale rifiuto ha rilevanza penale.