martedì 12 maggio 2015

Il divorzio breve è legge



L’11.05.2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la cosiddetta “legge sul divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015, n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio.
Nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, mentre nelle separazioni consensuali tale durata si riduce da tre anni a sei mesi.
In entrambi i casi il termine (dodici o sei mesi) decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale oppure dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati oppure ancora dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

giovedì 9 aprile 2015

730 precompilato: cosa fare



730 precompilato: cos’è?
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente un modello precompilato, sulla base di quanto disponibile nelle proprie banche dati. Alcuni dati sono semplicemente riportati dalla dichiarazione presentata l’anno precedente, altri derivano dalle banche dati immobiliari, altri ancora sono annualmente trasmessi dagli operatori economici (datori di lavoro, enti pensionistici, assicurazioni, banche, ecc.)

Dove si trova?
Non è un modello cartaceo e non sarà spedito a casa, ma è costituito da una serie di documenti elettronici reperibili esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dal prossimo 15 aprile, utilizzando delle password personali che devono essere richieste alla stessa Agenzia.

Per chi?
Il 730 precompilato sarà disponibile per i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno ricevuto la Certificazione Unica (CU, ex CUD) per i redditi percepiti nel 2014 e che l’anno precedente hanno presentato il modello 730 oppure il mod. Unico pur avendo i requisiti per fare il 730. Rimangono esclusi i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative non ancora liquidate dall'Agenzia e coloro i quali sono stati titolari di partita iva anche per un solo giorno (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i soggetti minorenni, i legalmente incapaci, i deceduti.

I dati della propria situazione fiscale ci sono tutti?
Generalmente no. Sono presenti i dati anagrafici, dei terreni e fabbricati e altri dati già comunicati con la dichiarazione per l’anno precedente, i carichi familiari come comunicati al datore di lavoro o ente pensionistico, i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro occasionale e le trattenute subite. Per quanto riguarda gli oneri detraibili e deducibili, sono presenti gli interessi per mutui, premi di assicurazioni, contributi previdenziali e assistenziali.

E’ obbligatorio utilizzarlo?
Assolutamente no, è una semplice opzione. E’ possibile non procurarsi affatto il 730 precompilato dall'Agenzia e quindi non tenerne conto, incaricando dell’adempimento un CAF o professionista, come gli anni scorsi. Potrebbe essere opportuno comunque ottenerlo e consultarlo, senza accettare la compilazione fatta dall’Agenzia delle Entrate, che sarà con tutta probabilità sconveniente per il contribuente, perché non conterrà molte delle detrazioni più diffuse, come ad esempio le spese mediche.

Cosa può fare il contribuente?
Accettarlo così come proposto dall’Agenzia delle Entrate, correggendo solo i dati che non influiscono sui redditi imponibili. Oppure modificarlo e integrarlo con dati che incidono sui calcoli delle imposte dovute, ad esempio inserendo delle spese sanitarie per poter ottenere un rimborso di imposte. Il contribuente può operare in autonomia attraverso il sito internet dell’Agenzia, oppure può affidarsi ad un CAF o professionista, come ha sempre fatto.

ll 730 è diventato gratuito?
La possibilità di usufruire gratuitamente del nuovo servizio di 730 precompilato on-line, gestito in tutto e per tutto in internet direttamente dal contribuente, è alternativa alla possibilità di rivolgersi ad un CAF o professionista per ottenere assistenza nella compilazione e nella trasmissione del 730, come per gli anni scorsi.

Fare il 730 è diventato più semplice?
No, la compilazione del mod. 730 non è stata semplificata, nè per i contribuenti, nè per i CAF e professionisti. I soggetti che in passato non hanno mai redatto autonomamente la propria dichiarazione dei redditi non troveranno minori ostacoli a farlo da soli. La novità è di rilievo principalmente per chi già amava il fai-da-te, visto che ora ha la possibilità di occuparsi al 100% della propria dichiarazione dei redditi 730, dalla redazione alla liquidazione delle imposte e fino alla trasmissione telematica del modello. Fino ad oggi per le fasi finali era necessario rivolgersi ad un CAF o professionista.

Quali benefici comporta accettare il 730 precompilato?
Al contribuente che conferma la dichiarazione senza modifiche non si applica il controllo formale sui dati forniti da terzi e confluiti nel 730 precompilato (datore di lavoro, ente pensionistico, istituti di credito, assicurazioni, ecc.). Rimane però applicabile il controllo in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni (es. destinazione dell’abitazione, carichi familiari). In caso di modifica o integrazione dei dati presenti sul 730 precompilato si applica l’ordinario controllo formale relativamente a tutti i dati della dichiarazione, anche su quelli precompilati dall’Agenzia delle Entrate.

Conviene il fai-da-te?
Impossibile dirlo. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente dal sito internet così come proposto dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe risparmiare i costi per l’assistenza di un CAF o professionista, ma perdere i benefici spettanti da oneri deducibili e detraibili non inseriti dall’Agenzia. Se il 730 precompilato viene modificato dal contribuente direttamente dal sito internet, esso rimane l’unico responsabile delle modifiche apportate. Se l’adempimento è affidato ad un CAF o professionista, la responsabilità e i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Resta fermo in ogni caso il controllo nei confronti del solo contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni. 

Enrico Baù - Dottore Commercialista

lunedì 2 marzo 2015

Anche il padre può accudire un figlio in tenera età



Occorre tutelare la genitorialità paterna anche in presenza di un minore in tenera età, poiché le competenze di un genitore si accrescono solo con la pratica. Nell’ambito dell’affidamento condiviso non si può prescindere da una “cornice minima” di tempi di permanenza con ciascun genitore, anche nel caso di minore dell’età di due anni.
Nell’ambito di un procedimento per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il Tribunale di Milano, con decreto del 14 gennaio 2015, ha così motivato la sua decisione di disporre un affidamento condiviso con cospicui tempi di permanenza con il padre di una bimba di due anni, ricordando che “la genitorialità si apprende facendo i genitori”.
E’ da considerarsi un luogo comune il fatto che un padre non sia in grado di occuparsi di una figlia in tenera età, un pregiudizio che mina l’uguaglianza che deve esistere tra i genitori.

giovedì 12 febbraio 2015

Fatture a P.A. solo elettroniche


Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le Pubbliche Amministrazioni (PA) non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.
L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla legge Finanziaria 2008, che ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie
Per tutte le operazioni correlate alla fatturazione elettronica, il contribuente può avvalersi di un intermediario, come il dottore commercialista.

Cos'è la Fattura Elettronica

E' una fattura emessa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 che ha le seguenti caratteristiche:
  • il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo uno specifico formato. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio; 
  • l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; 
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Soggetti interessati
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
  • gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge; 
  • le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
  • gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, commercialisti, imprese ICT, altri), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
Fasi del processo
In sintesi, le operazioni che l’Operatore Economico deve svolgere sono:
  • Predisposizione della Fattura: ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA. Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, cioè in un file archivio. Dopo aver preparato il file, esso deve essere “nominato” in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal Sistema di Interscambio 
  • Firma della Fattura: ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata. La firma è necessaria in quanto garantisce l’integrità delle informazioni contenute nella fattura e l’autenticità dell’emittente. Il Sistema di Interscambio ammette esclusivamente i formati di firma CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) e XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures); 
  • Inviare la Fattura: il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio da web, con Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure tramite altri servizi (SDICoop, SDIFTP o SPCoop); 
  • Gestione delle ricevute: colui che emette o trasmette un file FatturaPA ha la possibilità di visionare tutti i file messaggio che documentano lo stato del proprio file presso il Sistema di Interscambio;
  • Conservazione sostitutiva: restando invariati eventuali obblighi di registrazione, la conservazione delle fatture elettroniche deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento o emissione e per 10 anni, nella medesima forma con cui la fattura elettronica è stata trasmessa. Le fatture PA sono corredate dalle ricevute di presa in carico e accettazione del Sistema di Interscambio (SDI), che è il sistema di Sogei che accentra le fatture elettroniche e le instrada verso le PA destinataria. Queste ricevute sono documenti informatici a valore legale e vanno conservate insieme alla fattura. Oltre a queste, nei casi in cui il colloquio con lo SDI avvenga a mezzo PEC, potrebbero esserci anche le ricevute del sistema di PEC da conservare insieme alla fattura. Si evidenzia però che l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguarda le fatture e non anche le notifiche.
Enrico Baù - Dottore Commercialista