L’11.05.2015
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la cosiddetta “legge sul divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015,
n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio,
riducendo i tempi per la domanda di divorzio.
Nelle
separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione
ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, mentre nelle
separazioni consensuali tale durata si riduce da tre anni a sei mesi.
In entrambi
i casi il termine (dodici o sei mesi) decorre dalla comparsa dei coniugi di
fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
oppure dalla data
certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da avvocati oppure ancora dalla data dell'atto
contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.