venerdì 22 novembre 2013

MOBBING: IL DATORE DI LAVORO PUO’ RISPONDERE DEGLI ATTI VESSATORI POSTI IN ESSERE DA UN SUO DIPENDENTE

La circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro nell’ipotesi in cui questi, pur a conoscenza del fatto lesivo, sia rimasto colpevolmente inerte. (Cassazione Civile n. 18093 del 25.07.2013)