venerdì 22 novembre 2013

ALCOLTEST NULLO SE ESEGUITO IN ASSENZA DELL’AVVOCATO

Lo ha stabilito il G.I.P. del Tribunale di Milano nella sentenza del 15.05.2013. L’accertamento mediante etilometro è da considerarsi un “accertamento tecnico irripetibile”, pertanto lo stesso va eseguito previo avvertimento al conducente della facoltà di farsi assistere da un legale. In mancanza, l’esame alcolimetrico non può costituire prova dello stato d’ebbrezza e, dunque, della responsabilità penale dell’imputato