giovedì 1 marzo 2018

Pensione di reversibilità anche al coniuge separato con addebito



Nella sentenza n. 2606 del 2 febbraio 2018 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di pensione di reversibilità per riconoscerne il diritto alla fruizione in capo anche all’ex coniuge separato con addebito, in qualità di erede del coniuge defunto titolare del trattamento previdenziale.

Il Supremo Giudice del Lavoro ricorda, in particolare, come la questione sia stata risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 286 del 28 luglio 1987, che qualifica la pensione di reversibilità come una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, cioè, un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.

La Cassazione osserva che in essa non emergono elementi che autorizzino l’interprete a ritenere che residuino differenze di trattamento per il coniuge superstite in ragione del titolo della separazione, e che, soprattutto, in essa non vengono indicate condizioni ulteriori, rispetto a quelle valevoli per il coniuge separato senza addebito, ai fini della fruizione della pensione di reversibilità.

In forza di ciò, ad entrambe le situazioni (coniuge separato con e senza addebito) risulta applicabile l’art. 22, Legge n. 903/1965, il quale non richiede, a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, la vivenza a carico e lo stato di bisogno del coniuge superstite al momento del decesso ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato.

Avv. Alessio Baù