martedì 26 febbraio 2019

Il dipendente che passa troppo tempo su facebook durante l'orario di lavoro può essere licenziato


È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che, a seguito della verifica della cronologia del pc di un proprio dipendente, scopra che questo in orario di lavoro abbia effettuato circa 6000 accessi nel corso di 18 mesi, di cui circa 4500 sul social network Facebook, per durate talora significative, costituendo tale comportamento una violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell'espletamento della prestazione da parte del lavoratore, in contrasto con l'etica comune.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1° febbraio 2019, n. 3133 con la quale è stata confermata la sentenza della Corte d’Appello di Brescia e sono state respinte le doglianze generiche proposte dalla dipendente licenziata.
Secondo la Corte, infatti, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato l'idoneità probatoria della cronologia, dal momento che la ex dipendente neppure ha contestato il fatto di aver navigato per ore su internet durante l'orario di servizio per motivi estranei all'ambito lavorativo.
La dipendente licenziata, nel ricorso avanti la Suprema Corte, aveva infatti tentato di sostenere l'impossibilità della Corte d’Appello di fondare la propria decisione sui report di cronologia, sia per l'insufficienza di tale riscontro al fine di dimostrare la genuinità e riferibilità alla lavoratrice degli accessi, sia per violazione delle regole sulla tutela della privacy.

lunedì 10 dicembre 2018

Ristrutturazioni: nuovo adempimento ENEA


La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

A tal fine l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo.

È ora disponibile il portale https://ristrutturazioni2018.enea.it destinato alla compilazione ed invio della dichiarazione ai fini della detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR, realizzati a partire dal 2018.

Enrico Baù - Dottore Commercialista

giovedì 27 settembre 2018

Volo cancellato: il diritto al rimborso del biglietto può comprendere anche le commissioni dell'agenzia di viaggi

In caso di cancellazione del volo aereo, il passeggero ha diritto al rimborso completo del prezzo del biglietto, comprensivo anche delle commissioni operate dagli intermediari tra il vettore ed il passeggero, solo se la compagnia aerea sia a conoscenza di dette commissioni.
Lo scopo del Regolamento CE n. 261/2004, infatti, è di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, ma anche di assicurare un equilibrato contemperamento tra gli interessi di questi ultimi e quelli dei vettori aerei. Pertanto, una componente del prezzo del biglietto fissata dall’intermediario (agenzia di viaggi) all’insaputa del vettore non può essere rimborsata. 
Così ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. C-601/17 del 12.09.2018.