In un contratto di
mutuo bancario, la clausola afferente alla determinazione degli interessi applicati
alle rate di ammortamento deve contenere elementi oggettivi ed individuabili
con la diligenza ordinaria (del cliente) idonei a stabilire in concreto il
tasso d’interesse applicato. La banca non può predisporre clausole che le
attribuiscano discrezionalità nel determinare il saggio d’interesse né che
contengano incertezze su questo elemento. E ciò a prescindere dalla difficoltà
del calcolo da eseguirsi per determinare il tasso d’interesse concreto e dalle
conoscenze tecniche che a tal fine sarebbero necessarie (in merito, Cassazione
Civile n. 25205 del 27.11.2014).
martedì 28 luglio 2015
martedì 30 giugno 2015
RC auto: in arrivo l'attestato di rischio digitale
A decorrere dal 01.07.2015 entra in vigore il cosiddetto attestato di rischio elettronico
in sostituzione di quello cartaceo, un ulteriore step verso la completa
dematerializzazione dei documenti assicurativi che sarà poi ultimata il
prossimo 18 ottobre con l’introduzione del tagliando elettronico. La
procedura che regola l’entrata in vigore dell’attestato di rischio elettronico
è piuttosto semplice ed è quasi completamente a carico delle società
d’assicurazione, per cui i clienti non devono fare altro che attendere
comunicazioni da parte delle rispettive compagnie sui passi da seguire
per accertarsi di aver ricevuto il documento digitale.
Non cambiano le tempistiche: l’attestato di rischio elettronico dovrà sempre essere consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza
del contratto vigente e, a discrezione dell’assicurato, potranno essere
richieste ulteriori modalità di consegna come posta elettronica, app
per dispositivi mobili e social network. Inoltre coloro che hanno meno dimestichezza con le nuove tecnologie potranno chiedere e ottenere una stampa su carta dell’attestato di rischio che però avrà soltanto valore di “promemoria” e non legale.
venerdì 19 giugno 2015
Autovelox: quando la multa è annullabile
E' illegittimo il
verbale della polizia stradale che accerta la violazione dei limiti di velocità
se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto
alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura. E’ quanto ha stabilito la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 del Codice
della Strada (D.lgs 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui non prevede che
tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei
limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di
taratura.
martedì 16 giugno 2015
Il conto corrente può essere contestato
Il cliente della Banca o di Poste Italiane può contestare l’estratto del conto corrente che
contenga voci errate o anomalie in tre modi diversi: lettera di reclamo alla Banca o a Poste Italiane, ricorso all’Arbitrato Bancario e Finanziario e, infine, ricorso al Giudice
Ordinario previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
La lettera
di reclamo va indirizzata all’ufficio reclami della Banca o di Poste Italiane e deve giungere a
destinazione entro 60 giorni in caso di semplici anomalie (ad esempio
operazioni mai effettuate, applicazione di interessi più elevati, ecc.), entro 6
mesi in caso di errori di calcolo o errori di scritturazione dell’estratto
conto, entro 10 anni in ipotesi di errori sostanziali, ad esempio applicazione
di spese e/o commissioni non previste nel contratto. In tutti e tre i casi il
termine iniziale decorre dal giorno di ricevimento dell’estratto conto. La
mancata contestazione entro questi termini implica l’approvazione tacita del
contenuto del documento.
giovedì 11 giugno 2015
Rinviati i versamenti per le partite iva
Con il comunicato n. 121 del 09.06.2015 il MEF ha reso noto che slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i
versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi da parte dei
contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore (titolari di partita iva, soci di società).
La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle
categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano
cause di esclusione o inapplicabilità o i
contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (c.d. ex regime "minimi").
La proroga interessa inoltre i contribuenti che partecipano a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Pertanto, i versamenti in scadenza il 16 giugno 2015 possono essere effettuati entro il 6 luglio 2015 senza maggiorazioni oppure entro il 20 agosto 2015 con una maggiorazione dello 0,40% sul dovuto.
Pertanto, i versamenti in scadenza il 16 giugno 2015 possono essere effettuati entro il 6 luglio 2015 senza maggiorazioni oppure entro il 20 agosto 2015 con una maggiorazione dello 0,40% sul dovuto.
Enrico Baù - Dottore Commercialista
martedì 12 maggio 2015
Il divorzio breve è legge
L’11.05.2015
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la cosiddetta “legge sul divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015,
n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio,
riducendo i tempi per la domanda di divorzio.
Nelle
separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione
ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, mentre nelle
separazioni consensuali tale durata si riduce da tre anni a sei mesi.
In entrambi
i casi il termine (dodici o sei mesi) decorre dalla comparsa dei coniugi di
fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
oppure dalla data
certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da avvocati oppure ancora dalla data dell'atto
contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
giovedì 9 aprile 2015
730 precompilato: cosa fare
730
precompilato: cos’è?
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione del contribuente un modello precompilato, sulla base di quanto
disponibile nelle proprie banche dati. Alcuni dati sono semplicemente riportati
dalla dichiarazione presentata l’anno precedente, altri derivano dalle banche
dati immobiliari, altri ancora sono annualmente trasmessi dagli operatori
economici (datori di lavoro, enti pensionistici, assicurazioni, banche, ecc.)
Dove
si trova?
Non
è un modello cartaceo e non sarà spedito a casa, ma è costituito da una serie
di documenti elettronici reperibili esclusivamente sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate dal prossimo 15 aprile, utilizzando delle password personali
che devono essere richieste alla stessa Agenzia.
Per
chi?
Il
730 precompilato sarà disponibile per i lavoratori dipendenti e i pensionati
che hanno ricevuto la
Certificazione Unica (CU, ex CUD) per i redditi percepiti nel
2014 e che l’anno precedente hanno presentato il modello 730 oppure il mod.
Unico pur avendo i requisiti per fare il 730. Rimangono esclusi i contribuenti
che hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative non ancora
liquidate dall'Agenzia e coloro i quali sono stati titolari di partita iva
anche per un solo giorno (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime
di esonero), i soggetti minorenni, i legalmente incapaci, i deceduti.
I
dati della propria situazione fiscale ci sono tutti?
Generalmente no. Sono presenti i dati anagrafici,
dei terreni e fabbricati e altri dati già comunicati con la dichiarazione per
l’anno precedente, i carichi familiari come comunicati al datore di lavoro o
ente pensionistico, i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro
occasionale e le trattenute subite. Per quanto riguarda gli oneri detraibili e
deducibili, sono presenti gli interessi per mutui, premi di assicurazioni,
contributi previdenziali e assistenziali.
E’
obbligatorio utilizzarlo?
Assolutamente no, è una semplice opzione. E’
possibile non procurarsi affatto il 730 precompilato dall'Agenzia e quindi non tenerne
conto, incaricando dell’adempimento un CAF o professionista, come gli anni
scorsi. Potrebbe essere opportuno comunque ottenerlo e consultarlo, senza
accettare la compilazione fatta dall’Agenzia delle Entrate, che sarà con tutta probabilità
sconveniente per il contribuente, perché non conterrà molte delle detrazioni
più diffuse, come ad esempio le spese mediche.
Cosa
può fare il contribuente?
Accettarlo così come proposto dall’Agenzia delle
Entrate, correggendo solo i dati che non influiscono sui redditi imponibili.
Oppure modificarlo e integrarlo con dati che incidono sui calcoli delle imposte
dovute, ad esempio inserendo delle spese sanitarie per poter ottenere un
rimborso di imposte. Il contribuente può operare in autonomia attraverso il
sito internet dell’Agenzia, oppure può affidarsi ad un CAF o professionista,
come ha sempre fatto.
ll
730 è diventato gratuito?
La
possibilità di usufruire gratuitamente del nuovo servizio di 730 precompilato
on-line, gestito in tutto e per tutto in internet direttamente dal contribuente,
è alternativa alla possibilità di rivolgersi ad un CAF o professionista per
ottenere assistenza nella compilazione e nella trasmissione del 730, come per
gli anni scorsi.
Fare
il 730 è diventato più semplice?
No, la compilazione del mod. 730 non è stata
semplificata, nè per i contribuenti, nè per i CAF e professionisti. I soggetti che in passato non hanno mai redatto autonomamente la
propria dichiarazione dei redditi non troveranno minori ostacoli a farlo da
soli. La novità è di rilievo principalmente per chi già amava il fai-da-te, visto che
ora ha la possibilità di occuparsi al 100% della propria dichiarazione dei
redditi 730, dalla redazione alla liquidazione delle imposte e fino alla
trasmissione telematica del modello. Fino ad oggi per le fasi finali era
necessario rivolgersi ad un CAF o professionista.
Quali benefici comporta
accettare il 730 precompilato?
Al
contribuente che conferma la dichiarazione senza modifiche non si applica il
controllo formale sui dati forniti da terzi e confluiti nel 730 precompilato (datore
di lavoro, ente pensionistico, istituti di credito, assicurazioni, ecc.). Rimane
però applicabile il controllo in merito alla sussistenza delle condizioni
soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni (es.
destinazione dell’abitazione, carichi familiari). In caso di modifica o integrazione
dei dati presenti sul 730 precompilato si applica l’ordinario controllo formale
relativamente a tutti i dati della dichiarazione, anche su quelli precompilati
dall’Agenzia delle Entrate.
Conviene
il fai-da-te?
Impossibile dirlo. Se il 730 precompilato viene
accettato direttamente dal sito internet così come proposto dall’Agenzia delle
Entrate, il contribuente potrebbe risparmiare i costi per l’assistenza di un CAF
o professionista, ma perdere i benefici spettanti da oneri deducibili e
detraibili non inseriti dall’Agenzia. Se il 730 precompilato viene modificato dal
contribuente direttamente dal sito internet, esso rimane l’unico responsabile
delle modifiche apportate. Se l’adempimento è affidato ad un CAF o
professionista, la responsabilità e i controlli documentali saranno effettuati
nei confronti di questi ultimi. Resta fermo in ogni caso il controllo nei
confronti del solo contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni
soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Enrico Baù - Dottore Commercialista