martedì 28 luglio 2015

Mutuo bancario: attenzione alla clausola sugli interessi



In un contratto di mutuo bancario, la clausola afferente alla determinazione degli interessi applicati alle rate di ammortamento deve contenere elementi oggettivi ed individuabili con la diligenza ordinaria (del cliente) idonei a stabilire in concreto il tasso d’interesse applicato. La banca non può predisporre clausole che le attribuiscano discrezionalità nel determinare il saggio d’interesse né che contengano incertezze su questo elemento. E ciò a prescindere dalla difficoltà del calcolo da eseguirsi per determinare il tasso d’interesse concreto e dalle conoscenze tecniche che a tal fine sarebbero necessarie (in merito, Cassazione Civile n. 25205 del 27.11.2014).

martedì 30 giugno 2015

RC auto: in arrivo l'attestato di rischio digitale

A decorrere dal 01.07.2015 entra in vigore il cosiddetto attestato di rischio elettronico in sostituzione di quello cartaceo, un ulteriore step verso la completa dematerializzazione dei documenti assicurativi che sarà poi ultimata il prossimo 18 ottobre con l’introduzione del tagliando elettronico. La procedura che regola l’entrata in vigore dell’attestato di rischio elettronico è piuttosto semplice ed è quasi completamente a carico delle società d’assicurazione, per cui i clienti non devono fare altro che attendere comunicazioni da parte delle rispettive compagnie sui passi da seguire per accertarsi di aver ricevuto il documento digitale.
Non cambiano le tempistiche: l’attestato di rischio elettronico dovrà sempre essere consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto vigente e, a discrezione dell’assicurato, potranno essere richieste ulteriori modalità di consegna come posta elettronica, app per dispositivi mobili e social network. Inoltre coloro che hanno meno dimestichezza con le nuove tecnologie potranno chiedere e ottenere una stampa su carta dell’attestato di rischio che però avrà soltanto valore di “promemoria” e non legale.

venerdì 19 giugno 2015

Autovelox: quando la multa è annullabile



E' illegittimo il verbale della polizia stradale che accerta la violazione dei limiti di velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura. E’ quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 del Codice della Strada (D.lgs 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

martedì 16 giugno 2015

Il conto corrente può essere contestato



Il cliente della Banca o di Poste Italiane può contestare l’estratto del conto corrente che contenga voci errate o anomalie in tre modi diversi: lettera di reclamo alla Banca o a Poste Italiane, ricorso all’Arbitrato Bancario e Finanziario e, infine, ricorso al Giudice Ordinario previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
La lettera di reclamo va indirizzata all’ufficio reclami della Banca o di Poste Italiane e deve giungere a destinazione entro 60 giorni in caso di semplici anomalie (ad esempio operazioni mai effettuate, applicazione di interessi più elevati, ecc.), entro 6 mesi in caso di errori di calcolo o errori di scritturazione dell’estratto conto, entro 10 anni in ipotesi di errori sostanziali, ad esempio applicazione di spese e/o commissioni non previste nel contratto. In tutti e tre i casi il termine iniziale decorre dal giorno di ricevimento dell’estratto conto. La mancata contestazione entro questi termini implica l’approvazione tacita del contenuto del documento.

giovedì 11 giugno 2015

Rinviati i versamenti per le partite iva

Con il comunicato n. 121 del 09.06.2015 il MEF ha reso noto che slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi  da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (titolari di partita iva, soci di società).

La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (c.d. ex regime "minimi").

La proroga interessa inoltre i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

Pertanto, i versamenti in scadenza il 16 giugno 2015 possono essere effettuati entro il 6 luglio 2015 senza maggiorazioni oppure entro il 20 agosto 2015 con una maggiorazione dello 0,40% sul dovuto.

Enrico Baù - Dottore Commercialista

martedì 12 maggio 2015

Il divorzio breve è legge



L’11.05.2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la cosiddetta “legge sul divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015, n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio.
Nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, mentre nelle separazioni consensuali tale durata si riduce da tre anni a sei mesi.
In entrambi i casi il termine (dodici o sei mesi) decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale oppure dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati oppure ancora dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

giovedì 9 aprile 2015

730 precompilato: cosa fare



730 precompilato: cos’è?
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente un modello precompilato, sulla base di quanto disponibile nelle proprie banche dati. Alcuni dati sono semplicemente riportati dalla dichiarazione presentata l’anno precedente, altri derivano dalle banche dati immobiliari, altri ancora sono annualmente trasmessi dagli operatori economici (datori di lavoro, enti pensionistici, assicurazioni, banche, ecc.)

Dove si trova?
Non è un modello cartaceo e non sarà spedito a casa, ma è costituito da una serie di documenti elettronici reperibili esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dal prossimo 15 aprile, utilizzando delle password personali che devono essere richieste alla stessa Agenzia.

Per chi?
Il 730 precompilato sarà disponibile per i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno ricevuto la Certificazione Unica (CU, ex CUD) per i redditi percepiti nel 2014 e che l’anno precedente hanno presentato il modello 730 oppure il mod. Unico pur avendo i requisiti per fare il 730. Rimangono esclusi i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative non ancora liquidate dall'Agenzia e coloro i quali sono stati titolari di partita iva anche per un solo giorno (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i soggetti minorenni, i legalmente incapaci, i deceduti.

I dati della propria situazione fiscale ci sono tutti?
Generalmente no. Sono presenti i dati anagrafici, dei terreni e fabbricati e altri dati già comunicati con la dichiarazione per l’anno precedente, i carichi familiari come comunicati al datore di lavoro o ente pensionistico, i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro occasionale e le trattenute subite. Per quanto riguarda gli oneri detraibili e deducibili, sono presenti gli interessi per mutui, premi di assicurazioni, contributi previdenziali e assistenziali.

E’ obbligatorio utilizzarlo?
Assolutamente no, è una semplice opzione. E’ possibile non procurarsi affatto il 730 precompilato dall'Agenzia e quindi non tenerne conto, incaricando dell’adempimento un CAF o professionista, come gli anni scorsi. Potrebbe essere opportuno comunque ottenerlo e consultarlo, senza accettare la compilazione fatta dall’Agenzia delle Entrate, che sarà con tutta probabilità sconveniente per il contribuente, perché non conterrà molte delle detrazioni più diffuse, come ad esempio le spese mediche.

Cosa può fare il contribuente?
Accettarlo così come proposto dall’Agenzia delle Entrate, correggendo solo i dati che non influiscono sui redditi imponibili. Oppure modificarlo e integrarlo con dati che incidono sui calcoli delle imposte dovute, ad esempio inserendo delle spese sanitarie per poter ottenere un rimborso di imposte. Il contribuente può operare in autonomia attraverso il sito internet dell’Agenzia, oppure può affidarsi ad un CAF o professionista, come ha sempre fatto.

ll 730 è diventato gratuito?
La possibilità di usufruire gratuitamente del nuovo servizio di 730 precompilato on-line, gestito in tutto e per tutto in internet direttamente dal contribuente, è alternativa alla possibilità di rivolgersi ad un CAF o professionista per ottenere assistenza nella compilazione e nella trasmissione del 730, come per gli anni scorsi.

Fare il 730 è diventato più semplice?
No, la compilazione del mod. 730 non è stata semplificata, nè per i contribuenti, nè per i CAF e professionisti. I soggetti che in passato non hanno mai redatto autonomamente la propria dichiarazione dei redditi non troveranno minori ostacoli a farlo da soli. La novità è di rilievo principalmente per chi già amava il fai-da-te, visto che ora ha la possibilità di occuparsi al 100% della propria dichiarazione dei redditi 730, dalla redazione alla liquidazione delle imposte e fino alla trasmissione telematica del modello. Fino ad oggi per le fasi finali era necessario rivolgersi ad un CAF o professionista.

Quali benefici comporta accettare il 730 precompilato?
Al contribuente che conferma la dichiarazione senza modifiche non si applica il controllo formale sui dati forniti da terzi e confluiti nel 730 precompilato (datore di lavoro, ente pensionistico, istituti di credito, assicurazioni, ecc.). Rimane però applicabile il controllo in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni (es. destinazione dell’abitazione, carichi familiari). In caso di modifica o integrazione dei dati presenti sul 730 precompilato si applica l’ordinario controllo formale relativamente a tutti i dati della dichiarazione, anche su quelli precompilati dall’Agenzia delle Entrate.

Conviene il fai-da-te?
Impossibile dirlo. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente dal sito internet così come proposto dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe risparmiare i costi per l’assistenza di un CAF o professionista, ma perdere i benefici spettanti da oneri deducibili e detraibili non inseriti dall’Agenzia. Se il 730 precompilato viene modificato dal contribuente direttamente dal sito internet, esso rimane l’unico responsabile delle modifiche apportate. Se l’adempimento è affidato ad un CAF o professionista, la responsabilità e i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Resta fermo in ogni caso il controllo nei confronti del solo contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni. 

Enrico Baù - Dottore Commercialista