Con la Legge n. 120/2010 è stata
riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n.
285/92.
Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT), con la Circolare n. 15513 del 10.7.2014,
ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione che prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori “abituali”
di veicoli di terzi di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la
variazione del possesso del mezzo (nuovo comma 4-bis dell’art. 94).
La norma in esame prevede l’obbligo
da parte dell’utilizzatore di comunicare alla Motorizzazione e richiedere
l’aggiornamento della carta di circolazione nel caso di variazioni di:
- intestatario della carta di circolazione
- disponibilità del
veicolo per periodi superiori a 30 giorni in
favore di soggetti diversi dall’intestatario.
Con riguardo alla nozione di “avente
causa” diverso dall'intestatario, il MIT ha chiarito che va fatto riferimento al:
- comodatario;
- affidatario, in caso di custodia giudiziale;
- locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
- erede;
- utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.
È comunque possibile, previa delega
scritta da parte dell’avente causa, che gli obblighi in esame siano adempiuti
dall’intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli allegati alla
citata Circolare n. 15513.
Con riguardo al comodato, la Circolare ha ribadito
che sono esonerati dall’obbligo:
- i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere comunque l’aggiornamento della carta di circolazione;
- i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.
Tra i numerosi casi
esaminati, si segnala la fattispecie di utilizzo, per un periodo superiore a 30
giorni, del veicolo intestato ad un soggetto defunto da parte dell’erede nelle
more della successione.
In tal caso il soggetto
utilizzatore dovrà richiedere un “tagliando di aggiornamento” nel quale, oltre alle
informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta la dicitura “Intestazione
temporanea a nome dell’erede effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis,
c.d.s”.
- detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;
- concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.
Si ritiene comunque che, al fine
dell’identificazione del conducente richiesta dalla norma, l’obbligo riguardi
anche i soci / amministratori / collaboratori.
Nelle predette fattispecie la
persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante
(Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del comodatario redatta
utilizzando l’apposito modello allegato alla citata Circolare, presenta istanza
volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei
seguenti versamenti:
- Euro 16,00, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
- Euro 9,00, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.
A fronte dell’istanza è rilasciata
un’attestazione di avvenuta annotazione nel predetto Archivio delle informazioni
ricevute.
L’attestazione “ai fini della
regolarità della circolazione” non deve essere necessariamente tenuta a bordo
del veicolo aziendale. La relativa assenza non è quindi sanzionabile.
In caso di variazione delle
annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato,
cessazione anticipata), va posta in essere la sopra esposta procedura
utilizzando l’apposito modello allegato alla citata Circolare.
La disposizione in oggetto, in vigore già dal 2012,
era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure
informatiche. Il Ministero ha ora fissato al 3.11.2014 la decorrenza
dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a Euro 705,00 unitamente al
ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n.
285/92, in caso di inadempimento.
Con riguardo agli atti stipulati
fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014,
il Ministero precisa che è comunque
possibile comunicarli e l’eventuale
omissione non è sanzionabile.