venerdì 12 giugno 2020

Tax Credit Vacanze 2020


Il D.L. n. 34/2020 concede un bonus per le spese sostenute per soggiorni turistici in Italia, fruibile dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, purchè il nucleo familiare del richedente abbia un ISEE in corso di validità (ordinario / corrente) non superiore a € 40.000.

Il bonus spetta a fronte del pagamento dei servizi offerti da imprese turistiche ricettive, agriturismi e bed & breakfast ed è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura massima di:
  • € 500 per ogni nucleo familiare composti da 3 o più persone;
  • € 300 per i nuclei familiari composti da 2 persone;
  • € 150 per quelli composti da una sola persona.
Per il riconoscimento del beneficio, a pena di decadenza:
  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del bonus;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il bonus è fruibile:
  • per l'80% in forma di sconto diretto sul corrispettivo dovuto: lo sconto verrà poi rimborsato alla struttura sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi; 
  • del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi 2021: si raccomanda di provvedere al pagamento del soggiorno mediante mezzi di tracciati (bancomat, bonifico, ecc.) per non pregiudicare il beneficio della detrazione.
ENRICO BAU' - DOTTORE COMMERCIALISTA


giovedì 9 gennaio 2020

Oneri detraibili solo se... NON in contanti


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 della c.d. “Legge di Bilancio 2020”, in vigore dal 01.01.2020, è stato disposto che la detrazione d'imposta del 19% degli oneri previsti dalle specifiche norme tributarie spetta solo a condizione che siano sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato / elettronico.

La norma si riferisce in generale a tutte le spese che permettono uno sconto di tasse in dichiarazione dei redditi, escludendo solo l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture private accreditate al SSN.

Pertanto, dal 2020, per poter far valere una detrazione nella dichiarazione dei redditi, occorrerà obbligatoriamente effettuare il pagamento con carta di credito, debito o prepagata, bonifico, assegni o altri mezzi tracciabili, ma non in contanti.

Non è stato chiarito se e come il contribuente dovrà provare di aver effettuato un pagamento nelle modalità richieste e pertanto è consigliabile conservare fin d'ora ogni pezza giustificativa che provi che il pagamento non è avvenuto per contanti.


Enrico Baù - Dottore Commercialista

martedì 23 luglio 2019

Versamenti tasse: proroga al 30.09.2019


Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. 29.6.2019, n. 151 la Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) nell’ambito del quale, considerati i ritardi collegati alla prima applicazione degli ISA, che sostituiscono gli Studi di Settore dal 2018, all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4 introdotto nell’iter di conversione, è stata disposta la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dai modd. REDDITI / IRAP / IVA 2019.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA

In sede di conversione è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.
La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:
  • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di persone;
  • soci di associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.
Per poter beneficiare della proroga, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.6.2019, n.64/E non assume rilevanza il fatto che il contribuente sia assoggettato effettivamente gli ISA, ma la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che:
  • dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
  • adottano il regime forfetario / dei minimi;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. 

Enrico Baù - Dottore Commercialista