Come noto, i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina sono esenti da IMU. Lo prevede l’art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, normativa che valeva anche per la "vecchia" ICI. L'esclusione dall'applicazione dell'imposta ha portata rilevante per i contribuenti, considerato che l'elenco, contenuto nella Circolare Ministeriale n. 9 del 14.06.1993, comprende almeno tre quarti dei comuni italiani.
Con il Decreto del 28.11.2014, il Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) ha individuato un
nuovo criterio di individuazione dei terreni agricoli montani e collinari, riducendo di fatto drasticamente il numero di Comuni interessati dall'esenzione da IMU.
Da più parti si è fatto osservare che la somma che si prevede di raccogliere, con l'IMU sui
terreni agricoli fino ad ora esentati, serva a finanziare il
fondo per l'erogazione dell'ormai noto bonus di 80 euro erogato ai lavoratori dipendenti, divenuto dal 2015 strutturale.
Il nuovo criterio per stabilire l'esenzione o meno da IMU si basa sull’altitudine al centro del Comune in cui il terreno agricolo è situato.
In particolare, sono ora esenti da IMU i terreni agricoli dei Comuni situati ad una altitudine pari o superiore:
- a 601 metri nella generalità dei casi;
- a 281 metri nei casi di terreni posseduti o condotti in affitto o comodato da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
Per individuare l’altitudine del Comune va fatto riferimento al file “Elenco comuni italiani” disponibile sul sito internet dell'ISTAT, tenendo conto di quanto riportato nella colonna “Altitudine del centro (metri)”.
Le nuove disposizioni sono applicabili già dal 2014 e si rende necessario versare l'IMU retroattivamente per i terreni agricoli che non sono più considerabili montani secondo i nuovi criteri.
Con la Risoluzione della Commissione Finanze della Camera n. 7-00542 del 10.12.2014 è stata annunciata l’imminente emanazione di uno specifico Decreto Legge che fisserà la data di pagamento al 26.01.2015, data entro la quale potrebbero tuttavia essere rivisti gli stessi criteri di applicazione dell'imposta.
Enrico Baù - Dottore Commercialista