martedì 24 dicembre 2013

Fondi pensione non dedotti in dichiarazione dei redditi



Come noto, i contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili in dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, nei limiti di Euro 5.164,57.
Semplificando, le prestazioni erogate da un fondo pensione sono assoggettate a tassazione al momento della corresponsione con una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%, aliquota che può ridursi progressivamente fino al 9% per partecipazioni al fondo di durata superiore a 15 anni (riduzione di 0,3% l’anno).
Ciò che è meno noto è che la quota di prestazione pensionistica corrispondente ai contributi versati e non dedotti in dichiarazione dei redditi non è assoggettata a tassazione al momento della corresponsione. Il contribuente, in presenza di contributi per i quali non ha potuto usufruire della deduzione, è tenuto ad effettuare una specifica comunicazione al fondo pensione / compagnia di assicurazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento, affinché le prestazioni pensionistiche riconducibili ai contributi non dedotti non siano tassate all’atto della relativa corresponsione.

Incontri tra genitore non convivente e figli anche via skype



Nella disciplina dei rapporti tra genitori e figli in seno alla separazione ed al divorzio, i Tribunali italiani seguono le direttive della C.E.D.U. (Conferenza Europea dei Diritti dell’Uomo), volte – tra l’altro -  a garantire l’effettività del diritto di visita per il genitore non convivente con i figli. Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 16.04.2013, ha disposto che gli incontri tra la madre e le figlie, stante l’elevata conflittualità famigliare e la materiale lontananza, possano avvenire anche via skype.

lunedì 23 dicembre 2013

Il Fisco non può sindacare sulle spese di sponsorizzazione



E’ nullo l’accertamento fiscale con il quale l’amministrazione finanziaria contesti la deducibilità di costi derivanti da spese pubblicitarie, in quanto la scelta di investire nella sponsorizzazione dell’azienda rientra tra “le strategie e le scelte dell’imprenditore, che si assume il rischio dei relativi costi”. Questa decisione trae origine da un orientamento pro contribuente già espresso in precedenza, secondo il quale devono essere individuate circostanze di fatto gravi, precise e concordanti  per qualificare il contratto di pubblicità come simulato o per giudicare questa fattispecie contrattuale come un’ipotesi di abuso del diritto ai fini elusivi (Commissione Provinciale Tributaria di Lucca, sentenza n. 18/05/13 del 20.09.2013.

venerdì 20 dicembre 2013

Scende il tasso di interesse legale: con quali conseguenze?


Pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13.12.2013 il decreto che abbassa il tasso di interesse legale dal 2,5% al 1% dal 1.1.2014. Ecco alcuni tra i più comuni utilizzi del tasso legale:
  • Ravvedimento operoso: i tardivi e omessi versamenti di imposte sono possibili con il  versamento maggiorato di sanzioni e interessi, calcolati al tasso legale (diverso da quello applicabile per le rateizzazioni di imposte); per i tardivi e omessi versamenti Inps e Inail valgono invece specifici tassi ufficiali di riferimento;
  • Cause giudiziarie: le somme dovute a seguito di controversie in materia civile, assicurativa e del lavoro sono maggiorate degli interessi legali;
  • Locazioni: il conduttore ha diritto a ricevere dal locatore gli interessi sul deposito cauzionale che ha versato al momento della stipula, calcolati al tasso legale;
  • Ritardati pagamenti: al di fuori delle transazioni commerciali, la messa in mora del debitore prevede il pagamento di interessi risarcitori secondo il tasso legale; lo stesso tasso è utilizzato anche nel caso di interessi compensativi (aventi natura remunerativa). Gli interessi di mora automatici in ambito di transazioni commerciali sono invece calcolati secondo la normativa del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
  • Usufrutto: i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto e delle rendite vitalizie sono determinati sulla base del tasso di interesse legale;
  • Liti con il fisco: nel caso di soluzione della lite con il fisco prima della fase contenziosa, i versamenti per accertamento con adesione, adesione al PVC, conciliazione giudiziale, eccetera, sono eseguiti con maggiorazione di interessi al tasso legale.