martedì 24 dicembre 2013

Fondi pensione non dedotti in dichiarazione dei redditi



Come noto, i contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili in dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, nei limiti di Euro 5.164,57.
Semplificando, le prestazioni erogate da un fondo pensione sono assoggettate a tassazione al momento della corresponsione con una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%, aliquota che può ridursi progressivamente fino al 9% per partecipazioni al fondo di durata superiore a 15 anni (riduzione di 0,3% l’anno).
Ciò che è meno noto è che la quota di prestazione pensionistica corrispondente ai contributi versati e non dedotti in dichiarazione dei redditi non è assoggettata a tassazione al momento della corresponsione. Il contribuente, in presenza di contributi per i quali non ha potuto usufruire della deduzione, è tenuto ad effettuare una specifica comunicazione al fondo pensione / compagnia di assicurazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento, affinché le prestazioni pensionistiche riconducibili ai contributi non dedotti non siano tassate all’atto della relativa corresponsione.