martedì 13 maggio 2014

TASI, TARI, IMU e IUC: facciamo chiarezza



IUC
E' una sigla utilizzata per identificare la somma di 3 tasse: TASI + TARI + IMU = IUC.
Ciascuna di queste 3 tasse ha proprie scadenze e procedure.

TASI
Cosè? Imposta sui servizi indivisibili (ad esempio polizia locale, ufficio tecnico, anagrafe, illuminazione pubblica, istruzione, verde pubblico, manutenzione strade). Si applica sui fabbricati - compresa l'abitazione principale - e sulle aree fabbricabili, escludendo quindi i terreni agricoli. La base imponibile si determina con le stesse regole dell'Imu. La tassa grava sia sui possessori che sui detentori degli immobili, pertanto anche sugli inquilini. E' a carico di questi ultimi una quota compresa tra il 10% e 30%, secondo quanto decide il Comune. L'aliquota base é l'1 per mille e può essere aumentata dal Comune fino ad un'aliquota tale per cui la somma di Tasi e Imu non superi il 10,6 per mille. Per il 2014 la Tasi non potrà comunque superare il 2,5 per mille (salvo casi particolari).
Quando si paga? 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.
Per la prima casa si paga tutto entro il 16 dicembre a meno che il Comune non abbia pubblicato la delibera sulle aliquote entro il 31 maggio.

TARI
Cos'è? Sostituisce la Tares ed è dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Si applica su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quelli che producono rifiuti speciali. Sono inoltre esenti le aree scoperte pertinenziali. E' composta di una quota fissa e di una variabile. Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti.
Quando si paga? Alle scadenze stabilite dal Comune che deve assicurare almeno due rate semestrali.


IMU
Cos'è? Ormai la conosciamo, è il "restyling" dell'ICI. Si paga su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ed é dovuta solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento. La base imponibile si determina sulla base della rendita catastale rivalutata e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna tipologia immobiliare. Per le aree fabbricabili, l'imponibile é il valore di mercato del bene. L'aliquota base é pari al 7,6 per mille ma il Comune può variarla da un minino del 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per mille. Sono previste una serie di esenzioni, prima fra tutte quella sulle abitazioni principali non di lusso e su quelle a esse assimilate per legge o per regolamento comunale (come quelle in comodato ai parenti stretti).
Quando si paga? In due rate, acconto e saldo, 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.