martedì 22 aprile 2014

Diffamazione su Facebook: sussiste anche se non viene scritto il nome della persona offesa



Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione a mezzo Facebook o internet in generale, è sufficiente che il soggetto, la cui reputazione è lesa, sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dal fatto che la persona che ha scritto la frase offensiva o diffamatoria abbia scritto il nome dell’interessato.
D’altro canto, ai fini della configurazione del reato di diffamazione si rende sufficiente la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. (Cassazione Penale n. 16712 del 16.04.2014)