mercoledì 8 gennaio 2014

Investimento del pedone e responsabilità del conducente



In caso di investimento del pedone, il conducente del veicolo va esente da responsabilità solo se sia accertato che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola idonea a produrre l’evento. In sostanza, quindi, tale fattispecie può verificarsi solo quando il conducente del veicolo investitore – nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, sia generica che specifica – si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile (Cassazione Civile n. 33207 del 31.07.2013).