venerdì 29 novembre 2013

PRESTITO AL CONSUMO: no agli interessi di mora

In un contratto di prestito al consumo, la clausola che prevede il pagamento di interessi di mora in caso di ritardo nel versamento delle rate concordate va qualificata come clausola penale e deve quindi ritenersi abusiva ed inefficace perché vessatoria, salvo che il professionista non provi che la stessa è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore (Tribunale di Cremona, sentenza del 24.10.2013).