mercoledì 22 gennaio 2014

Maestro di sci: su di lui grava responsabilità contrattuale



L’iscrizione ad un corso di sci e la frequentazione delle relative lezioni evidenziano la sussistenza di un rapporto di natura contrattuale tra l’allievo e la scuola di sci, con la conseguenza che il maestro di sci, preposto ad impartire le lezioni, ha anche l’obbligo di vigilare sull’incolumità e la sicurezza degli allievi. Ne consegue che, in caso di infortunio, l’allievo dovrà limitarsi a provare l’evento lesivo, mentre la scuola di sci dovrà dimostrare che la caduta e, quindi, la lesione riportata, si sono verificati per fatti non addebitabili alla scuola stessa o al maestro di sci. (Cassazione Civile n. 1565 del 04.11.2013)