giovedì 19 dicembre 2013

Convivenza di fatto e violazione degli obblighi famigliari



La rilevanza che sta acquisendo nel nostro ordinamento la famiglia di fatto, non fondata su un matrimonio ma frutto di una libera scelta di convivenza caratterizzata dalla stabilità e dalla solidarietà, comporta la riconoscibilità del diritto al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi familiari anche in ipotesi di persone unite dal solo vincolo di convivenza, quando la lesione rientri nella categoria dei diritti fondamentali della persona. A stabilirlo la Cassazione Civile nella sentenza n. 15481 del 20.06.2013, che si è pronunciata in merito ad un’ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso.