giovedì 18 dicembre 2014

Operazioni intracomunitarie: autorizzazioni con nuove regole

Per gli operatori economici che usualmente hanno rapporti con l'estero non si tratterà di una notizia sensazionale. Per chi invece raramente emette fatture verso un paese UE o, più comunemente, effettua di tanto in tanto un acquisto intracomunitario - magari approfitando dei più vantaggiosi prezzi talvolta praticati online - la modifica alla normativa in arrivo non va sottovalutata.
Mentre in precedenza occorreva attendere 30 giorni, dal 13.12.2014 il contribuente che ha appena aperto la partita IVA è abilitato ad effettuare le operazioni intraUE dal medesimo giorno di inizio attività, senza necessità di attendere di essere inseriti nello specifico elenco VIES; nè dovranno attendere il decorso dei 30 giorni quei soggetti già in attività che presentano apposita istanza all’Agenzia delle Entrate per essere autorizzati a porre in essere le predette operazioni.
Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che per 4 trimestri consecutivi non hanno presentato modelli intrastat all'Agenzia delle Dogane, non avendo effettuato operazioni intracomunitarie. Se fino a qualche giorno fa la richiesta di essere inclusi nell'elenco VIES toglieva il pensiero della preventiva autorizzazione una volta per tutte, d'ora in poi occorrerà, ad esempio, tener ben presente la data in cui si è effettuato l'ultimo acquisto online nel sito internet di una società UE.
Se sarà passato un anno bisognerà nuovamente chiedere l'autorizzazione a poterlo fare.

Enrico Baù - Dottore Commercialista

venerdì 12 dicembre 2014

Terreni montani esenti IMU: ridotti i casi

Come noto, i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina sono esenti da IMU. Lo prevede l’art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, normativa che valeva anche per la "vecchia" ICI. L'esclusione dall'applicazione dell'imposta ha portata rilevante per i contribuenti, considerato che l'elenco, contenuto nella Circolare Ministeriale n. 9 del 14.06.1993, comprende almeno tre quarti dei comuni italiani. 

Con il Decreto del 28.11.2014, il Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) ha individuato un nuovo criterio di individuazione dei terreni agricoli montani e collinari, riducendo di fatto drasticamente il numero di Comuni interessati dall'esenzione da IMU.
Da più parti si è fatto osservare che la somma che si prevede di raccogliere, con l'IMU sui terreni agricoli fino ad ora esentati, serva a finanziare il fondo per l'erogazione dell'ormai noto bonus di 80 euro erogato ai lavoratori dipendenti, divenuto dal 2015 strutturale.
Il nuovo criterio per stabilire l'esenzione o meno da IMU si basa sull’altitudine al centro del Comune in cui il terreno agricolo è situato.

In particolare, sono ora esenti da IMU i terreni agricoli dei Comuni situati ad una altitudine pari o superiore:
  1. a 601 metri nella generalità dei casi;
  1. a 281 metri nei casi di terreni posseduti o condotti in affitto o comodato da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
Per individuare l’altitudine del Comune va fatto riferimento al file “Elenco comuni italiani” disponibile sul sito internet dell'ISTAT, tenendo conto di quanto riportato nella colonna “Altitudine del centro (metri)”.

Le nuove disposizioni sono applicabili già dal 2014 e si rende necessario versare l'IMU retroattivamente per i terreni agricoli che non sono più considerabili montani secondo i nuovi criteri.
 
Con la Risoluzione della Commissione Finanze della Camera n. 7-00542 del 10.12.2014 è stata annunciata l’imminente emanazione di uno specifico Decreto Legge che fisserà la data di pagamento al 26.01.2015, data entro la quale potrebbero tuttavia essere rivisti gli stessi criteri di applicazione dell'imposta.

Enrico Baù - Dottore Commercialista