mercoledì 14 gennaio 2015

Valore probatorio della constatazione amichevole



Il Tribunale di Verona, con la sentenza del 23.10.2014, ha ribadito il principio secondo cui le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole non hanno valore di piena prova circa la responsabilità del sinistro, ma devono essere liberamente apprezzate dal Giudice. Questo principio era già stato sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 10311 del 05.05.2006), la quale in quell’occasione aveva precisato che tali dichiarazioni costituiscono una mera presunzione semplice di responsabilità, nei cui confronti è sempre possibile dedurre in giudizio una prova contraria.