venerdì 22 novembre 2013

MOLESTIE TELEFONICHE VIA SMS

Il reato di molestie non è configurato dalla legge come necessariamente abituale e, pertanto, è suscettibile di essere commesso anche con una sola azione, cui corrisponde un singolo episodio di disturbo. Anche l’invio di un solo sms contenente frasi idonee a disturbare ed alterare le normali condizioni psichiche e personali del destinatario è idoneo ad integrare il reato di molestie.
(Cassazione Penale n. 2597 del 17.01.2013)