martedì 20 ottobre 2020

ONERI DETRAIBILI ANCHE SE PAGATI DA ALTRI

A partire dal 01.01.2020 la detrazione d'imposta del 19% degli oneri previsti dalle specifiche norme tributarie spetta solo a condizione che siano sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato / elettronico (ne avevamo parlato qui: Oneri detraibili… NON in contanti).

Con due recenti risposte ad interpelli presentati dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti interessanti su casi che si possono frequentemente presentare.

Secondo la risposta n. 431 del 02.10.2020, l’obbligo di tracciabilità (spesa detraibile) è soddisfatto se viene utilizzata la carta di credito intestata al coniuge, purché il contribuente stesso sia l’intestatario della fattura. In questo caso specifico, sottoposto alla disamina dell’Agenzia delle Entrate, il conto di appoggio della carta di credito era cointestato tra i coniugi.

Secondo la risposta n. 484 del 19.10.2020, il contribuente che richiede una prestazione medica presso una struttura sanitaria privata non convenzionata SSN non perde la detrazione se paga con il bancomat del figlio purché il contribuente stesso sia l’intestatario della fattura della visita medica.

Dalla lettura delle citate risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria, si deducono i seguenti principi:

  • la spesa si considera sostenuta (detraibile) dal contribuente intestatario del documento fiscale, ancorché materialmente pagata da altro soggetto, che ne otterrà il rimborso dall’intestatario;
  • per ottenere la detrazione, il contribuente dovrà fornire prova cartacea dell’avvenuto pagamento tracciato;
  • in assenza di ricevute di pagamento potrà essere ritenuta valida, per la detraibilità, l’annotazione dell’emittente nel documento fiscale che attesti la modalità di pagamento “tracciabile”; 
  • se il pagamento avviene tramite una applicazione (smartphone) è necessario fornire prova cartacea tramite estratto del conto corrente sul quale si appoggia la app;
  • non sono detraibili le spese pagate tramite software che rendono tracciati i pagamenti in contanti né quelli effettuati tramite circuiti di credito commerciale.

Ma di quali spese stiamo parlando? Facciamo degli esempi:

  • interessi passivi su mutui per acquisto o costruzione dell’abitazione principale;
  • provvigioni immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • spese sanitarie e spese veterinarie;
  • spese funebri;
  • spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione, della scuola secondaria di secondo grado, per l’asilo nido
  • spese per strumenti compensativi, sussidi tecnici e informatici per soggetti "DSA";
  • premi assicurativi per il rischio di morte o invalidità permanente;
  • erogazioni liberali in denaro;
  • spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

 

Enrico Baù - Dottore Commercialista