Con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 della c.d. “Legge di Bilancio 2020”, in
vigore dal 01.01.2020, è stato disposto che la detrazione d'imposta del 19% degli oneri
previsti dalle specifiche norme tributarie spetta solo a condizione che siano sostenuti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
tracciato / elettronico.
La norma si riferisce in generale a tutte le spese che permettono uno sconto di tasse in dichiarazione dei redditi, escludendo solo l’acquisto di medicinali /
dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese da strutture
pubbliche o strutture private accreditate al SSN.
Pertanto, dal 2020, per poter far valere una detrazione nella dichiarazione dei redditi, occorrerà obbligatoriamente effettuare il pagamento con carta di credito, debito o prepagata, bonifico, assegni o altri mezzi tracciabili, ma non in contanti.
Non è stato chiarito se e come il contribuente dovrà provare di aver effettuato un pagamento nelle modalità richieste e pertanto è consigliabile conservare fin d'ora ogni pezza giustificativa che provi che il pagamento non è avvenuto per contanti.
Enrico Baù - Dottore Commercialista