giovedì 9 gennaio 2020

Oneri detraibili solo se... NON in contanti


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 della c.d. “Legge di Bilancio 2020”, in vigore dal 01.01.2020, è stato disposto che la detrazione d'imposta del 19% degli oneri previsti dalle specifiche norme tributarie spetta solo a condizione che siano sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato / elettronico.

La norma si riferisce in generale a tutte le spese che permettono uno sconto di tasse in dichiarazione dei redditi, escludendo solo l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture private accreditate al SSN.

Pertanto, dal 2020, per poter far valere una detrazione nella dichiarazione dei redditi, occorrerà obbligatoriamente effettuare il pagamento con carta di credito, debito o prepagata, bonifico, assegni o altri mezzi tracciabili, ma non in contanti.

Non è stato chiarito se e come il contribuente dovrà provare di aver effettuato un pagamento nelle modalità richieste e pertanto è consigliabile conservare fin d'ora ogni pezza giustificativa che provi che il pagamento non è avvenuto per contanti.


Enrico Baù - Dottore Commercialista