Recentemente è
stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. 29.6.2019, n. 151 la Legge n.
58/2019 di conversione
del DL n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) nell’ambito del quale, considerati i
ritardi collegati alla prima applicazione degli ISA, che sostituiscono gli
Studi di Settore dal 2018, all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4 introdotto
nell’iter di conversione, è stata disposta la proroga dei termini di versamento
delle imposte risultanti dai modd. REDDITI / IRAP / IVA 2019.
PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA
In sede
di conversione è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle
imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui
termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019 a favore dei soggetti esercenti
attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.
La
proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli
artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate”
dagli ISA, ossia a:
- collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.
Per
poter beneficiare della proroga, come precisato dall’Agenzia delle Entrate
nella Risoluzione 28.6.2019, n.64/E non assume rilevanza il fatto che il
contribuente sia assoggettato effettivamente gli ISA, ma la
stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che:
- dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
- adottano il regime forfetario / dei minimi;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Enrico Baù - Dottore Commercialista