Il reato di molestie non è configurato dalla legge come necessariamente
abituale e, pertanto, è suscettibile di essere commesso anche con una
sola azione, cui corrisponde un singolo episodio di disturbo. Anche
l’invio di un solo sms contenente frasi idonee a disturbare ed alterare
le normali condizioni psichiche e personali del destinatario è idoneo ad
integrare il reato di molestie.
(Cassazione Penale n. 2597 del 17.01.2013)