venerdì 22 novembre 2013
MOBBING: IL DATORE DI LAVORO PUO’ RISPONDERE DEGLI ATTI VESSATORI POSTI IN ESSERE DA UN SUO DIPENDENTE
La circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro
dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla
vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di
lavoro nell’ipotesi in cui questi, pur a conoscenza del fatto lesivo,
sia rimasto colpevolmente inerte. (Cassazione Civile n. 18093 del
25.07.2013)