venerdì 22 novembre 2013
ALCOLTEST NULLO SE ESEGUITO IN ASSENZA DELL’AVVOCATO
Lo ha stabilito il G.I.P. del Tribunale di Milano nella sentenza del
15.05.2013. L’accertamento mediante etilometro è da considerarsi un
“accertamento tecnico irripetibile”, pertanto lo stesso va eseguito
previo avvertimento al conducente della facoltà di farsi assistere da un
legale. In mancanza, l’esame alcolimetrico non può costituire prova
dello stato d’ebbrezza e, dunque, della responsabilità penale
dell’imputato