E’
vietato riprendere i dipendenti al lavoro anche in presenza del consenso
espresso degli stessi.
E’
quanto ha ribadito la sentenza n. 38882 del 24.08.2018 della terza sezione
della Cassazione Penale.I
Giudici sono stati chiamati ad affrontare il caso di una titolare di un
pubblico esercizio che aveva installato alcune telecamere all’interno del
proprio locale connesse ad uno schermo LCD ed a un apparato informatico, dalle
quali era possibile osservare costantemente i dipendenti nello svolgimento
delle proprie mansioni.
La
Corte ha rilevato che, pur in presenza delle esigenze prescritte dall’art. 4
della Legge n. 300/1970,
il consenso manifestato dai dipendenti non vale ad escludere la condotta
illecita del datore di lavoro.Richiamando
un precedente e consolidato orientamento, i Giudici hanno osservato che
l’installazione di qualsiasi apparecchiatura dalla quale possa derivare un
controllo dell’attività dei dipendenti richiede il preventivo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o un provvedimento autorizzativo da parte
della Direzione Territoriale del Lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del
Lavoro), come prescritto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
A
nulla rileva, in assenza di tali requisiti, l’eventuale consenso rilasciato da
parte dei lavoratori.