Nella serata di ieri, 27.06.2018, il
Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga, dal 1° luglio
2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione
elettronica per le cessioni di carburante.
Il citato rinvio degli obblighi di
fatturazione elettronica non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i
distributori che si siano attrezzati tecnologicamente, di
emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente.
Per chi non intendesse gestire gli
acquisti con la fattura elettronica, però, continuerà ad essere ammesso
l’utilizzo della scheda carburante
fino al 31.12.2018.
Per i titolari di partita iva che
intendano dedurre il costo e/o detrarre l’iva, resta ferma dal 1° luglio 2018
la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante
utilizzando mezzi “tracciabili”
quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero
bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle
Entrate n. 73203/2018). Si renderà pertanto necessario documentare gli avvenuti
pagamenti elettronici, nonostante la compilazione di una scheda carburante, che
pertanto potrebbe rappresentarne un documento riepilogativo.
Enrico Baù - Dottore Commercialista