venerdì 9 giugno 2017

Vacanza rovinata: quando il danno va risarcito



Con l’ordinanza n. 6830 del 16.03.2017 la Cassazione Civile, rifacendosi alla precedente sentenza del 14 luglio 2015, n. 14662, riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dal turista.
La sentenza si rifà integralmente all’art. 47 del codice del turismo, il quale stabilisce che nel caso in cui l'inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. (si dovrà esaminare il singolo caso), il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto (e quindi la restituzione di quanto pagato), un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. Al riguardo, è opportuno evidenziare l'orientamento della Corte di giustizia Europea, la quale, prendendo le mosse dall'art. 5, Direttiva 90/314, ha sancito la responsabilità dell'organizzatore per l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del danno morale (Corte Giust. CE 12 marzo 2002 C-168/2000). E ciò anche quando l’inadempimento dipenda da soggetti esterni al tour operator ma che siano comunque “parte” del pacchetto turistico.