Con l’ordinanza
n. 6830 del 16.03.2017 la Cassazione Civile, rifacendosi alla precedente sentenza
del 14 luglio 2015, n. 14662, riconosce il diritto al risarcimento del danno
non patrimoniale da vacanza rovinata, purché sussista la gravità della lesione
e la serietà del pregiudizio patito dal turista.
La sentenza si
rifà integralmente all’art. 47 del codice del turismo, il quale stabilisce che nel
caso in cui l'inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi
dell'art. 1455 c.c. (si dovrà esaminare il singolo caso), il turista può
chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto (e quindi
la restituzione di quanto pagato), un risarcimento del danno correlato al tempo
di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. Al
riguardo, è opportuno evidenziare l'orientamento della Corte di giustizia
Europea, la quale, prendendo le mosse dall'art. 5, Direttiva 90/314, ha sancito
la responsabilità dell'organizzatore per l'inadempimento o l'inesatto
adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di
conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del
danno morale (Corte Giust. CE 12 marzo 2002 C-168/2000). E ciò anche quando l’inadempimento
dipenda da soggetti esterni al tour operator ma che siano comunque “parte” del
pacchetto turistico.