Il rifiuto di
sottoscrivere il modulo di consenso informato all'accertamento del tasso
alcolemico mediante prelievo ematico effettuato in ospedale costituisce
comportamento del tutto analogo al rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. E'
quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di
Cassazione del 27 febbraio 2017, n. 9391. L'accertamento presso la struttura
sanitaria prevede sempre un sub-procedimento amministrativo nell'ambito del
quale si colloca il consenso informato, senza il quale non si può ulteriormente
procedere con gli accertamenti ematici previsti dall'art. 186 comma 5 C.d.S. Ne
consegue che l'interruzione del procedimento assume inevitabile rilevanza
penale alla pari del rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico da parte
degli agenti accertatori, secondo quanto previsto dall'art. 186 comma 7 C.d.S.
E’ evidente che
attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato, presupposto
necessario per consentire agli operatori sanitari di effettuare i prelievi
finalizzati alle analisi legittimamente richieste dagli organi di polizia,
l'imputato ha deliberatamente impedito l'accertamento etilometrico sulla sua
persona. Tale rifiuto ha rilevanza penale.